Lezione 10
Opere provvisionali per i lavori in quota
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 — tipologie di ponteggio, componenti, PiMUS, montaggio e sistemi di protezione collettiva

Introduzione
La lezione precedente ha affrontato i lavori in quota dal punto di vista del lavoratore che vi opera: rischi, dispositivi di protezione individuale, progettazione dei sistemi anticaduta. Questa lezione completa il quadro affrontando lo strumento che, nella grande maggioranza dei cantieri, rende possibile lavorare in quota in condizioni di sicurezza collettiva prima ancora che individuale: il ponteggio.
Il Testo Unico dedica ai ponteggi fissi metallici e prefabbricati una sezione specifica del Titolo IV (Sezione V, artt. 131-138), distinta da quella sulle opere provvisionali “in legname” già vista nella lezione precedente (Sezione IV, artt. 122-130) e da quella sui ponteggi movibili come trabattelli e ponti su cavalletti (Sezione VI). La disciplina dei ponteggi fissi è più tecnica e più stringente rispetto a quella delle altre opere provvisionali, perché il ponteggio metallico prefabbricato è un prodotto industriale soggetto ad autorizzazione ministeriale, non una struttura assemblata artigianalmente in cantiere con tavole e cavalletti.
Questa lezione ripercorre le tre tipologie costruttive di ponteggio fisso più diffuse, i loro componenti fondamentali e speciali, le regole di partenza e di ancoraggio, il quadro autorizzativo e progettuale, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS), le fasi di montaggio e smontaggio, e due sistemi di protezione collettiva strettamente collegati al mondo dei ponteggi: i parapetti provvisori e le reti anticaduta.
I ponteggi
Il ponteggio è, per definizione normativa, un’opera provvisionale costituita da elementi portanti prefabbricati — metallici o di altro materiale — che si erige e si smonta seguendo lo sviluppo dei lavori in quota, per fornire ai lavoratori un piano di calpestio stabile e protetto. L’articolo 122 pone il principio generale, già incontrato nella lezione scorsa, secondo cui in ogni fase dei lavori in quota vanno adottate “adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”, in conformità ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Allegato XVIII.
A differenza delle opere provvisionali in legname — dove ogni elemento (tavole, montanti, correnti) viene dimensionato e assemblato secondo le regole generali dell’Allegato XVIII — il ponteggio fisso metallico o prefabbricato nasce come prodotto industriale: il fabbricante lo progetta, lo sottopone a prove di carico su prototipi e ne richiede l’autorizzazione ministeriale prima ancora che possa essere commercializzato e impiegato in cantiere.
Testo di leggeLa costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione (art. 131, comma 1).
Prima di reimpiegare elementi di ponteggio già utilizzati, l’articolo 112, comma 2, impone di verificarli per scartare quelli non più idonei, secondo i criteri delle schede di controllo dell’Allegato XIX — un allegato che, come vedremo più avanti, elenca in dettaglio le verifiche da compiere prima di ogni montaggio e durante l’uso.
Ponteggio a tubi e giunti
Norma tecnica di riferimento richiamata dall’art. 131, comma 3: UNI EN 39 (tubi in acciaio) e UNI EN 74 (giunti).
Il ponteggio a tubi e giunti è la tipologia costruttiva più antica e più flessibile: è realizzato con tubi metallici sciolti — tradizionalmente di acciaio, diametro esterno 48,3 mm — collegati tra loro punto per punto mediante giunti meccanici indipendenti (giunti ad angolo fisso, giunti girevoli, giunti a bussola), anziché con moduli prefabbricati di dimensione fissa. Ogni collegamento viene realizzato singolarmente in cantiere, il che rende questo sistema il più adatto a facciate irregolari, geometrie curve o a gradoni, sbalzi, centinature e strutture non riconducibili a schemi standard.
Il rovescio della medaglia è la maggiore complessità di posa: un ponteggio a tubi e giunti richiede montatori esperti, capaci di serrare correttamente ogni giunto al momento torcente previsto dal fabbricante, ed è più lento da montare e smontare rispetto ai sistemi prefabbricati. Proprio per questo l’articolo 131, comma 3, prevede che il Ministero del lavoro possa attestare, per i giunti, la rispondenza alla norma tecnica UNI EN 74, mentre i tubi in acciaio devono rispondere alla UNI EN 39: due riferimenti tecnici che il libretto di autorizzazione ministeriale del fabbricante deve richiamare esplicitamente.
Ponteggio a telai prefabbricati
Norma tecnica di riferimento richiamata dall’art. 131, comma 3: UNI EN 12810 e UNI EN 12811.
Il ponteggio a telai prefabbricati utilizza telai metallici a “H” di altezza standard, prodotti in fabbrica, che vengono impilati uno sull’altro e collegati con controventi diagonali che, oltre a irrigidire la struttura, bloccano tra loro le campate adiacenti. Poiché i componenti sono già dimensionati e si innestano o si agganciano con operazioni semplici, il montaggio e lo smontaggio sono rapidi e richiedono una specializzazione inferiore rispetto al sistema a tubi e giunti.
Questa tipologia è la più diffusa nei cantieri edili ordinari, perché è particolarmente efficiente su facciate lineari e regolari — l’edilizia residenziale e commerciale standard, su terreno pianeggiante — mentre perde di efficacia su strutture irregolari o curve, dove le dimensioni fisse dei telai e delle campate non si adattano facilmente alla geometria dell’edificio. Come per il sistema a tubi e giunti, l’articolo 131, comma 3, consente al Ministero di attestare la rispondenza del ponteggio autorizzato alle norme tecniche UNI EN 12810 (ponteggi di facciata a componenti prefabbricati) e UNI EN 12811 (attrezzature provvisionali — prestazioni e progettazione generale).
Ponteggio multidirezionale
Norma tecnica di riferimento richiamata dall’art. 131, comma 3: UNI EN 12810 e UNI EN 12811.
Il ponteggio multidirezionale — detto anche “a nodo” o “a rosetta” — combina la rapidità di montaggio dei sistemi prefabbricati con una flessibilità geometrica molto maggiore rispetto ai telai a H. I montanti verticali sono dotati, a intervalli regolari, di dischi o rosette fisse su cui si innestano correnti, traversi e diagonali mediante cunei o connettori a baionetta: ogni nodo consente collegamenti a qualsiasi angolo orizzontale, non solo a 90 gradi come nei sistemi a telaio.
Questa versatilità lo rende la scelta preferita per strutture complesse o irregolari — facciate curve, impianti industriali, scale, torri di carico e opere di puntellamento — dove il ponteggio deve seguire una geometria che i telai prefabbricati non potrebbero replicare. Richiede tuttavia una formazione specifica al sistema impiegato, poiché i componenti dei diversi produttori (sistemi proprietari a rosetta o a incastro) generalmente non sono intercambiabili tra loro. Anche per il ponteggio multidirezionale, l’attestazione di rispondenza rilasciata dal Ministero fa riferimento alle norme tecniche UNI EN 12810 e UNI EN 12811.
Componenti fondamentali dei ponteggi
L’Allegato XIX, che elenca le verifiche di sicurezza da compiere prima di ogni montaggio di un ponteggio metallico fisso, individua implicitamente i componenti fondamentali comuni a tutte le tipologie costruttive: il telaio (o il montante, nei sistemi a montanti e traversi prefabbricati), i correnti e le diagonali, gli impalcati prefabbricati e le basette — fisse o regolabili — che costituiscono l’appoggio a terra del ponteggio.
Per ciascuno di questi elementi, l’Allegato XIX richiede controlli specifici prima del montaggio: l’esistenza del libretto rilasciato dal fabbricante in base all’autorizzazione ministeriale (senza il quale il ponteggio non può essere utilizzato), la presenza del marchio del fabbricante conforme al libretto, lo stato di conservazione della protezione contro la corrosione (con eventuale controllo degli spessori), la verticalità dei montanti, l’orizzontalità di traversi e piani di calpestio, l’efficienza dei sistemi di collegamento e degli attacchi delle controventature. Se un controllo dà esito negativo e non è possibile ripristinare l’elemento secondo le modalità previste dal fabbricante, l’elemento va scartato — non riparato in modo improvvisato in cantiere.
Testo di leggeGli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante (art. 135).
L’obbligo del marchio del fabbricante non è un dettaglio burocratico: è la condizione che permette di verificare, elemento per elemento, che i componenti utilizzati appartengano tutti a un unico fabbricante autorizzato. L’articolo 131, comma 6, impone infatti a chiunque impieghi un ponteggio di farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione e delle istruzioni, e l’Allegato XIX ribadisce che, se anche solo un componente in tubi e giunti non è riconducibile a un fabbricante autorizzato, l’intero controllo deve considerarsi negativo.
Componenti speciali dei ponteggi
Oltre ai componenti fondamentali comuni a ogni ponteggio, esiste una serie di elementi speciali che il libretto del fabbricante elenca caso per caso, in relazione alla configurazione specifica adottata in cantiere: il fermapiede, le travi per passo carraio (per creare varchi di transito alla base del ponteggio), le mensole (per allargare localmente il piano di lavoro oltre la larghezza standard), i montanti per parapetto di sommità, le scale di collegamento tra i vari piani di ponteggio, e i parasassi — elementi orizzontali o inclinati posti a protezione dei passanti dalla caduta di materiale dall’alto.
L’Allegato XIX chiarisce che questi componenti speciali vanno verificati con la stessa logica — tipo di verifica, modalità e misura da adottare in caso di esito negativo — utilizzata per gli elementi fondamentali, anche se non sono elencati singolarmente nelle tabelle standard:
Testo di leggePer le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati (Allegato XIX, nota).
Durante l’uso del ponteggio, l’Allegato XIX richiede inoltre di controllare che sia mantenuta l’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta di materiale dall’alto: un controllo che riguarda direttamente la sicurezza di chi transita alla base del ponteggio, non solo di chi vi lavora sopra.
Partenze dei ponteggi
La “partenza” di un ponteggio è l’insieme degli elementi che ne costituiscono l’appoggio a terra e che ne trasmettono il carico al piano di posa: le basette, fisse o regolabili, e la piastra di base su cui poggia l’estremità inferiore di ogni montante.
Testo di leggeL’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Allegato XVIII, punto 2.2.1.2).
Sulle basette regolabili — quelle dotate di uno stelo filettato e di una ghiera per la regolazione fine dell’altezza, indispensabili quando il piano di posa non è perfettamente orizzontale — l’Allegato XIX richiede di controllare la verticalità dello stelo e lo stato di conservazione della filettatura, sia con esame visivo sia verificando funzionalmente che la ghiera si avviti regolarmente; se il solo controllo funzionale risulta negativo, occorre ripristinare la funzionalità con pulizia e ingrassaggio, mentre se il problema riguarda la filettatura stessa l’elemento va scartato.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare, secondo l’articolo 136, comma 4, che lo scivolamento degli elementi di appoggio sia impedito — tramite fissaggio su una superficie di appoggio, un dispositivo antiscivolo o una soluzione di efficacia equivalente — e che i piani di posa abbiano una capacità portante sufficiente a sostenere il carico trasmesso dalle partenze del ponteggio.
Ancoraggi dei ponteggi
Un ponteggio, per quanto ben eretto, non è una struttura autoportante illimitatamente: resta vincolato alla costruzione servita attraverso gli ancoraggi, che ne garantiscono la stabilità contro le sollecitazioni orizzontali (vento, urti, oscillazioni) che le sole basette e i controventi non sarebbero in grado di assorbire oltre una certa altezza.
Il Testo Unico non fissa un passo prescrittivo unico e valido per ogni ponteggio — la disposizione e la frequenza degli ancoraggi dipendono dallo schema tipo autorizzato dal fabbricante e devono risultare dal disegno esecutivo — ma richiede che l’efficienza degli ancoraggi sia periodicamente verificata e documentata:
Testo di leggeControllare il mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale (Allegato XIX, verifiche durante l’uso).
Il preposto, secondo l’articolo 137, deve assicurarsi a intervalli periodici — o dopo violente perturbazioni atmosferiche o una prolungata interruzione dei lavori — della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti e proprio dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, provvedendo alla sostituzione o al rinforzo degli elementi inefficienti. Il tipo e la modalità di realizzazione degli ancoraggi è, non a caso, uno dei contenuti minimi obbligatori del PiMUS, come vedremo più avanti: non si tratta di un dettaglio esecutivo lasciato all’improvvisazione della squadra di montaggio, ma di un elemento che va progettato e verificato con lo stesso rigore delle altre parti strutturali del ponteggio.
Autorizzazione e progetto
Il ponteggio metallico prefabbricato, a differenza di un’opera provvisionale in legname assemblata in cantiere, nasce da un percorso autorizzativo che coinvolge il fabbricante ancora prima che l’elemento arrivi in cantiere.
Testo di leggePer ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente (art. 131, comma 2).
La relazione tecnica prevista dall’articolo 132 deve contenere, tra l’altro, la descrizione degli elementi del ponteggio con le relative tolleranze, le caratteristiche di resistenza dei materiali e i coefficienti di sicurezza adottati, le prove di carico effettuate, il calcolo del ponteggio nelle varie condizioni di impiego, le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio, e gli schemi-tipo con l’indicazione dei sovraccarichi, delle altezze e delle larghezze massime ammesse senza obbligo di calcolo per ogni singola applicazione. L’autorizzazione, una volta rilasciata, è soggetta a rinnovo ogni dieci anni, per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico (art. 131, comma 5).
Quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza, o quando la relazione di calcolo del fabbricante non copre la configurazione specifica utilizzata in cantiere, non basta più lo schema-tipo: serve un vero e proprio progetto.
Testo di leggeI ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego […] devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; disegno esecutivo (art. 133, comma 1).
Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, e deve risultare dal progetto quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione (art. 133, comma 2). Copia dell’autorizzazione ministeriale, del progetto e dei disegni esecutivi deve essere tenuta ed esibita in cantiere a richiesta degli organi di vigilanza (art. 133, comma 3) — un obbligo che l’articolo 134 estende, più in generale, a tutta la documentazione relativa al ponteggio in uso, PiMUS compreso.
Il PiMUS
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio — il PiMUS — è il documento operativo che traduce, per lo specifico ponteggio impiegato in un determinato cantiere, tutte le regole tecniche viste finora: dall’autorizzazione ministeriale alle verifiche dell’Allegato XIX, dagli ancoraggi ai DPI da utilizzare durante le fasi più rischiose.
Testo di leggeNei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista (art. 136, comma 1).
I contenuti minimi del PiMUS, elencati nell’Allegato XXII, comprendono: i dati identificativi del luogo di lavoro, l’identificazione del datore di lavoro esecutore e della squadra di montaggio (compreso il preposto), l’identificazione del ponteggio, il disegno esecutivo con sovraccarichi massimi, appoggi e ancoraggi, il progetto quando previsto, e un “piano di applicazione generalizzata” che descrive planimetria delle aree di stoccaggio e montaggio, modalità di verifica del piano di appoggio, tracciamento e controllo della verticalità, DPI utilizzati con relativi punti di ancoraggio, attrezzature impiegate, misure di sicurezza per la vicinanza a linee elettriche aeree (richiamando l’articolo 117), misure per il cambiamento delle condizioni meteorologiche e misure contro la caduta di materiali e oggetti (Allegato XXII, punti 1-7).
A questo si aggiungono le istruzioni passo-passo per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio — privilegiando schemi, disegni e foto rispetto al solo testo — le regole da applicare durante l’uso del ponteggio, e le indicazioni delle verifiche da effettuare prima del montaggio e durante l’uso, con rinvio esplicito all’Allegato XIX (Allegato XXII, punti 8-10). Il PiMUS può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali che compongono il ponteggio, e deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati (art. 136, comma 1).
Montaggio e smontaggio
Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio sono, statisticamente, i momenti di massimo rischio: la struttura non ha ancora raggiunto la sua configurazione finale, oppure è stata parzialmente smontata, e i lavoratori addetti operano spesso senza il piano di calpestio completo su cui potranno contare una volta terminati i lavori.
Il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al PiMUS, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (art. 136, comma 6).
Testo di leggeLa formazione […] ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; la sicurezza durante le operazioni […]; le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; le condizioni di carico ammissibile; qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni […] possono comportare (art. 136, comma 7).
I soggetti formatori, la durata e i requisiti minimi di validità di questi corsi sono definiti dall’Allegato XXI. Durante le operazioni, il datore di lavoro deve evidenziare le parti di ponteggio non ancora pronte per l’uso mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico, delimitandole con elementi materiali che ne impediscano l’accesso (art. 136, comma 5). Alcune regole tecniche valgono in ogni fase: nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro (comma 2); per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto (comma 3); e il montaggio degli impalcati deve impedire lo spostamento degli elementi durante l’uso, oltre alla presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi e i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute (comma 4, lett. f).
Infine, alcune norme particolari valgono per tutte le fasi di vita del ponteggio, non solo per il montaggio: è vietato gettare dall’alto gli elementi del ponteggio, così come è vietato salire e scendere lungo i montanti (art. 138, commi 3 e 4) — due divieti apparentemente ovvi, ma tra le cause più ricorrenti di infortunio nelle fasi di smontaggio affrettato.
Parapetti provvisori
Norma tecnica di riferimento esterna al D.Lgs. 81/2008: UNI EN 13374 (sistemi provvisori di protezione dei bordi).
Il parapetto, già incontrato come componente obbligatorio del ponteggio (art. 126, Allegato XVIII punto 2.1.5), è anche il primo sistema di protezione collettiva a cui il Testo Unico dà priorità, insieme alle reti di sicurezza, rispetto a qualsiasi sistema di protezione individuale:
Testo di leggeNei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale […] in via prioritaria sono: parapetti; reti di sicurezza (art. 115, comma 1).
Esistono tuttavia situazioni in cui il parapetto non è integrato in un ponteggio, ma va installato come sistema autonomo a protezione di un bordo — il perimetro di una copertura, il filo di un solaio privo di tamponatura, il ciglio di un’apertura — senza che sia necessario montare un ponteggio completo. È il campo dei dispositivi di protezione dei bordi (DPB), o parapetti provvisori, disciplinati a livello tecnico dalla norma armonizzata UNI EN 13374, che li classifica in tre classi in funzione della pendenza della superficie da proteggere e del tipo di sollecitazione che devono assorbire: la Classe A, per superfici pressoché piane o con pendenza fino a circa 10°, deve resistere solo a un carico statico (una persona che vi si appoggia); la Classe B, per pendenze fino a circa 30°, deve resistere anche a un impatto dinamico, come quello di una persona o di un oggetto che scivola verso il bordo; la Classe C, per le pendenze più elevate, richiede la capacità di assorbire energie di impatto ancora maggiori, ed è spesso associata all’uso combinato di reti di sicurezza. (Valori indicativi: la classe esatta da adottare va sempre verificata sulla scheda tecnica del prodotto certificato secondo la norma.)
Va comunque ricordato che, quando il parapetto provvisorio è integrato in un ponteggio fisso, restano applicabili i requisiti costruttivi generali già visti nella lezione sulle opere provvisionali: margine superiore del corrente non inferiore a 1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, e una luce verticale tra corrente e fermapiede non superiore a 60 centimetri (Allegato XVIII, punto 2.1.5).
Reti anticaduta
Norma tecnica di riferimento esterna al D.Lgs. 81/2008: UNI EN 1263 (reti di sicurezza).
Le reti di sicurezza sono l’altro sistema di protezione collettiva a cui l’articolo 115 dà priorità rispetto ai dispositivi di protezione individuale: non impediscono la caduta come fa un parapetto, ma la arrestano, distribuendo l’energia dell’impatto su un’ampia superficie di maglia elastica, senza richiedere che il lavoratore sia agganciato a un punto di ancoraggio individuale.
La norma tecnica di riferimento, UNI EN 1263, distingue due modalità di installazione. Il Sistema S è una rete tesa e ancorata direttamente alla struttura sottostante il livello di lavoro: la soluzione più semplice ed economica, in cui viene collaudato il solo pannello di rete. Il Sistema T è invece una rete montata su una mensola o consolle metallica rigida che sporge dal bordo dell’edificio al di sotto del piano di lavoro: qui viene collaudato l’insieme rete più struttura di supporto, perché l’energia dell’impatto viene assorbita sia dalla deformazione della rete sia da quella della mensola. La norma classifica inoltre le reti per dimensione di maglia e capacità di assorbimento energetico in quattro classi — A1 e A2 (maglia rispettivamente di 60 e 100 mm, energia di prova 2,3 kJ) e B1 e B2 (stesse maglie, energia di prova 4,4 kJ) — e fissa requisiti minimi di superficie e di sporgenza orizzontale della rete oltre il bordo di lavoro, proporzionati all’altezza di caduta prevista. (Valori indicativi: le dimensioni minime esatte, l’altezza massima di caduta ammessa e l’estensione orizzontale richiesta vanno sempre verificate sulla norma UNI EN 1263-2 e sulla documentazione tecnica del prodotto certificato.)
Le reti di sicurezza non sostituiscono l’obbligo generale di valutare, ai sensi dell’articolo 111, la misura di protezione collettiva più idonea al lavoro da svolgere: restano, insieme ai parapetti, la prima scelta prevista dal Testo Unico quando l’eliminazione del rischio di caduta non è possibile, e solo quando nessuna delle due risulti attuabile si passa ai sistemi di protezione individuale visti nella lezione precedente — trattenuta, posizionamento, accesso su funi e, come extrema ratio, arresto caduta.
Sintesi e collegamenti
- I ponteggi fissi metallici e prefabbricati sono disciplinati dalla Sezione V del Capo II, Titolo IV (artt. 131-138), distinta dalle opere provvisionali in legname (Sezione IV) e dai ponteggi movibili (Sezione VI).
- Le tre principali tipologie costruttive sono il ponteggio a tubi e giunti (massima flessibilità geometrica, UNI EN 39 e UNI EN 74), il ponteggio a telai prefabbricati (rapidità di montaggio, facciate regolari, UNI EN 12810/12811) e il ponteggio multidirezionale a nodo (flessibilità e rapidità combinate, stesse norme tecniche).
- I componenti fondamentali comuni a ogni ponteggio sono telaio o montante, correnti e diagonali, impalcati e basette, tutti soggetti a verifica obbligatoria prima del montaggio secondo l’Allegato XIX; ogni elemento deve portare il marchio del fabbricante (art. 135).
- I componenti speciali (fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi) vanno verificati con la stessa logica dei componenti fondamentali, secondo quanto riportato nel libretto del fabbricante.
- Le partenze del ponteggio — basette fisse o regolabili e piastra di base — devono avere dimensioni adeguate al carico e alla consistenza del piano di posa, con dispositivo di centraggio del carico (Allegato XVIII, punto 2.2.1.2).
- Gli ancoraggi garantiscono la stabilità del ponteggio contro le sollecitazioni orizzontali; la loro efficienza va verificata periodicamente dal preposto, in particolare dopo perturbazioni atmosferiche o interruzioni prolungate dei lavori (art. 137).
- Il fabbricante deve ottenere l’autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego di ogni tipo di ponteggio (art. 131), soggetta a rinnovo ogni dieci anni; oltre i 20 metri di altezza o fuori dagli schemi-tipo autorizzati serve un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133).
- Il PiMUS è il piano operativo obbligatorio per ogni ponteggio nei lavori in quota, con contenuti minimi definiti dall’Allegato XXII: identificazione del ponteggio e della squadra, disegno esecutivo, piano di applicazione generalizzata, istruzioni passo-passo e verifiche da effettuare.
- Montaggio, smontaggio e trasformazione devono avvenire sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte, ad opera di lavoratori formati secondo i contenuti teorico-pratici dell’art. 136, comma 7, e dell’Allegato XXI.
- I parapetti provvisori autonomi (dispositivi di protezione dei bordi) sono classificati dalla norma tecnica esterna UNI EN 13374 in tre classi in base alla pendenza della superficie e al tipo di sollecitazione da assorbire.
- Le reti di sicurezza (Sistema S ancorato a terra, Sistema T su mensola) sono classificate dalla norma tecnica esterna UNI EN 1263 per dimensione di maglia e capacità di assorbimento energetico, e restano, insieme ai parapetti, la protezione collettiva prioritaria rispetto ai DPI anticaduta (art. 115).
Fonte normativa: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 112, 122, 131-138 (Titolo IV, Capo II, Sezione V), art. 115, art. 137, Allegati XVIII, XIX, XXI, XXII. Norme tecniche richiamate dall’art. 131, comma 3: UNI EN 12810, UNI EN 12811, UNI EN 74; norma tecnica correlata: UNI EN 39. Fonti tecniche esterne: UNI EN 13374 (dispositivi di protezione dei bordi), UNI EN 1263 (reti di sicurezza). Testo consultato: edizione gennaio 2026.