Lezione 02
I cantieri stradali
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e Codice della Strada — segnaletica, autorizzazioni e recinzione nei cantieri su strada

Introduzione
Un cantiere allestito lungo una strada aperta al traffico è, prima di tutto, un cantiere: si applicano le regole generali del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 già viste nella lezione precedente — notifica preliminare, PSC, recinzione, delimitazione, organizzazione degli spazi di lavoro. Ma a queste si sovrappone un secondo corpo normativo, quello della circolazione stradale, che nasce da un’esigenza diversa: non solo proteggere chi lavora, ma anche chi transita. Il cantiere stradale vive quindi su un doppio binario — il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il Codice della Strada — che si intrecciano senza sovrapporsi del tutto, e che il legislatore ha dovuto raccordare esplicitamente con un decreto dedicato. Questa lezione ricostruisce quel raccordo: che cos’è un cantiere stradale e quando serve un’autorizzazione, perché la segnaletica stradale è stata deliberatamente esclusa dal Titolo V del Testo Unico, cosa prevede in concreto il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 su segnaletica e formazione degli addetti, e come si applica al contesto stradale un obbligo apparentemente semplice come la recinzione di cantiere.
1. Che cos’è un cantiere stradale: definizione e regime autorizzatorio
Il riferimento primario non è il Testo Unico, ma l’articolo 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), rubricato “Opere, depositi e cantieri stradali”. Il comma 1 pone un divieto generale, superabile solo con un titolo abilitativo:
Testo di legge“Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.” (art. 21, co. 1, Codice della Strada)
Il divieto riguarda quindi non solo l’apertura di un cantiere in senso stretto, ma anche depositi di materiali e opere di qualsiasi tipo che insistano sulla sede stradale, sulle pertinenze o sulle fasce di rispetto — un perimetro più ampio di quanto il termine “cantiere” suggerisca da solo. L’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente proprietario o gestore della strada (art. 26 CdS): un aspetto che nella prassi precede, e si affianca, agli adempimenti già noti del Titolo IV (notifica preliminare, nomina dei coordinatori, PSC) quando il cantiere stradale rientra anche nel campo di applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.
Il comma 2 dell’art. 21 introduce l’obbligo sostanziale che percorre tutta la materia:
Testo di legge“Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.” (art. 21, co. 2, Codice della Strada)
Due obiettivi tenuti insieme in una sola norma: la sicurezza e la fluidità della circolazione da un lato, la visibilità permanente — non solo diurna — del personale esposto al traffico dall’altro. Il comma 3 rinvia al regolamento di esecuzione del Codice della Strada per le modalità tecniche di delimitazione e segnalazione; la violazione delle prescrizioni è sanzionata in via amministrativa (da 866 a 3.464 euro, art. 21 co. 4) e comporta l’obbligo accessorio di rimozione delle opere irregolari a spese di chi le ha realizzate (co. 5).
2. Il doppio binario normativo: Testo Unico e Codice della Strada
Chi si aspetta di trovare la disciplina della segnaletica di cantiere nel Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”) trova invece un’esclusione esplicita. L’art. 161, che apre il Titolo V, dopo aver definito il proprio campo di applicazione al comma 1, al comma 2 lo restringe subito:
Testo di legge“Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.” (art. 161, co. 2, D.Lgs. 81/2008)
La segnaletica stradale resta quindi fuori dal Titolo V: non perché priva di rilevanza per la sicurezza dei lavoratori, ma perché disciplinata da un corpo normativo distinto, quello della circolazione. Il legislatore, tuttavia, non lascia la materia scoperta: il comma 2-bis, introdotto nello stesso articolo, impone l’adozione di un decreto interministeriale dedicato proprio all’incrocio tra le due discipline:
Testo di legge“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti […] è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.” (art. 161, co. 2-bis, D.Lgs. 81/2008)
È il ponte tra i due mondi: la sicurezza sul lavoro individua l’esigenza (proteggere chi lavora in presenza di traffico), il Codice della Strada resta titolare della disciplina tecnica della segnaletica, e un decreto interministeriale — emanato di concerto tra Lavoro, Salute e Infrastrutture — traduce l’esigenza in procedure operative. Quel decreto, atteso dal 2008, è arrivato con oltre dieci anni di ritardo: il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, che ha sostituito il precedente D.M. 4 marzo 2013 e che è oggetto della prossima sezione.
3. La segnaletica di cantiere: il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019
Il D.I. 22 gennaio 2019 (“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”) è il provvedimento attuativo dell’art. 161, comma 2-bis. Si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 1 | Finalità e campo di applicazione: criteri generali di sicurezza per le procedure di apposizione della segnaletica in presenza di traffico veicolare |
| Art. 2 | Procedure di apposizione: gestori delle infrastrutture e imprese appaltatrici applicano almeno i criteri minimi dell’Allegato I, o criteri equivalenti per casi non disciplinati |
| Art. 3 | Informazione e formazione degli addetti alle operazioni di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, secondo l’Allegato II |
| Art. 4 | Dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità conformi al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 |
| Art. 5 | Raccolta e analisi dei dati sugli incidenti in cantiere stradale |
| Art. 6 | Revisione e aggiornamento periodico del decreto |
L’Allegato I (“Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione”) non si limita a descrivere i segnali da apporre: organizza i criteri di sicurezza per fase operativa dell’attività degli addetti, distinguendo — tra gli altri — lo spostamento a piedi nella zona di lavoro, l’uso dei veicoli operativi, le procedure di entrata e uscita dal cantiere, le situazioni di emergenza, i cantieri fissi di lunga durata e gli interventi in galleria. È un impianto pensato non solo per chi transita, ma per proteggere chi la segnaletica la posa e la rimuove, spesso il momento di maggiore esposizione al rischio.
Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, l’art. 4 fissa una gerarchia legata alla categoria della strada: indumenti ad alta visibilità di classe 3 per le attività su strade di categoria A, B, C e D (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento), e almeno di classe 2 per le categorie E ed F (strade urbane di quartiere e locali). La classe 1, meno protettiva, non è più ammessa per nessuna categoria — una restrizione rispetto al regime precedente del 2013. I veicoli operativi impiegati in cantiere devono inoltre essere dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi.
La disciplina tecnica di dettaglio degli schemi segnaletici veri e propri — quali segnali apporre, in quale sequenza, a quale distanza dal cantiere a seconda della velocità della strada — resta affidata al Disciplinare Tecnico D.M. 10 luglio 2002, richiamato dal D.I. 2019 come riferimento per il segnalamento temporaneo: segnali di pericolo a fondo giallo (“lavori”), segnali di prescrizione e indicazione, dispositivi complementari come barriere, coni e delineatori flessibili, e segnaletica orizzontale provvisoria in colore giallo, differenziati per categoria di strada.
4. Formazione degli addetti alla segnaletica
L’obbligo formativo non è generico: il D.I. 22 gennaio 2019 lo struttura nell’Allegato II, che definisce lo schema di formazione per i preposti e i lavoratori coinvolti nella pianificazione, nel controllo e nella posa della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative. L’allegato specifica i requisiti dei formatori, l’articolazione didattica dei corsi, i contenuti del programma e le modalità di verifica dell’apprendimento, e prevede — elemento spesso sottovalutato nella prassi — un obbligo di aggiornamento periodico almeno triennale.
Questo requisito si somma, senza sostituirla, alla formazione generale e specifica già dovuta a ogni lavoratore ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008: chi opera abitualmente alla posa e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare deve quindi ricevere un percorso formativo aggiuntivo, mirato al rischio specifico, e mantenerlo aggiornato nel tempo — non un corso una tantum all’assunzione. È un punto su cui la Commissione per gli interpelli è tornata più volte in relazione al decreto del 2013 e alla sua sostituzione con quello del 2019, chiarendo tra l’altro se i corsi già effettuati secondo le vecchie regole restassero validi dopo il cambio di disciplina.
5. La recinzione nel cantiere stradale: l’art. 109 e l’Interpello n. 12/2016
Tornando al Testo Unico e al Titolo IV già trattato nella lezione precedente, l’art. 109 impone in via generale:
Testo di legge“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.” (art. 109, co. 1, D.Lgs. 81/2008)
Nel cantiere stradale, dove una recinzione fissa nel senso tradizionale è spesso impraticabile — il cantiere si sposta, occupa una porzione di carreggiata, convive con il traffico — la domanda pratica è: la delimitazione e la segnaletica previste dal Codice della Strada possono considerarsi equivalenti alla recinzione richiesta dall’art. 109? La Regione Toscana ha posto esattamente questo quesito alla Commissione per gli interpelli, che ha risposto con l’Interpello n. 12/2016 del 25 ottobre 2016:
Testo di legge“La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di ‘impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni’, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato art. 109 del d.lgs. n. 81/2008.” (Interpello n. 12/2016, Commissione per gli interpelli)
La Commissione premette un punto utile: nel cantiere stradale, la recinzione — o ciò che ne fa le veci — assolve spesso una doppia funzione, quella di impedire l’accesso agli estranei prevista dall’art. 109 e quella, ulteriore, di misura di sicurezza per i lavoratori esposti al traffico. La risposta non equipara automaticamente segnaletica stradale e recinzione di cantiere: le due restano concettualmente distinte, perché nascono da esigenze diverse. Ma ammette l’equivalenza funzionale caso per caso, quando la delimitazione stradale realizza in concreto l’effetto che l’art. 109 richiede. È un esempio efficace di come due discipline autonome — sicurezza sul lavoro e circolazione stradale — possano convergere su un medesimo obbligo sostanziale senza che l’una debba necessariamente richiamare l’altra.
Sintesi e collegamenti
- Un cantiere stradale, anche temporaneo, richiede un’autorizzazione o concessione dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada — un adempimento che si affianca, e precede nella prassi, gli obblighi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 già visti nella lezione 1.
- Il Testo Unico esclude esplicitamente la segnaletica stradale dal proprio Titolo V (art. 161, co. 2) e rinvia a un decreto interministeriale dedicato (art. 161, co. 2-bis) per raccordare sicurezza sul lavoro e disciplina della circolazione.
- Quel decreto — il D.I. 22 gennaio 2019 — fissa criteri minimi di sicurezza per fase operativa (Allegato I), classi di indumenti ad alta visibilità differenziate per categoria stradale (art. 4) e un obbligo di formazione specifica con aggiornamento almeno triennale (Allegato II).
- Gli schemi segnaletici di dettaglio restano disciplinati dal D.M. 10 luglio 2002, richiamato come riferimento tecnico dal decreto del 2019.
- L’obbligo di recinzione dell’art. 109 del D.Lgs. 81/2008, pensato in origine per il cantiere “chiuso”, si applica anche al cantiere stradale: la delimitazione prevista dal Codice della Strada può soddisfarlo, ma solo quando realizza in concreto l’effetto di impedire l’accesso agli estranei — un’equivalenza funzionale, non automatica, chiarita dall’Interpello n. 12/2016.
La lezione 3 del corso riprenderà il filo lasciato in sospeso dal Titolo IV — il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e i rischi tecnico-specifici del Capo II: scavi, ponteggi, lavori in quota — applicandoli, dove pertinente, anche al contesto del cantiere stradale qui descritto.
Fonte normativa: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 109, 161; Interpello n. 12/2016) — D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, art. 21 — Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti) — Disciplinare Tecnico D.M. 10 luglio 2002, richiamato come riferimento tecnico e non verificato testualmente in questa lezione. Testo del D.Lgs. 81/2008 consultato: edizione gennaio 2026.