Lezione 12
Gestione dei lavori pubblici
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 — programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche

Introduzione
Le lezioni precedenti hanno esaminato il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) nelle sue applicazioni tecniche ai cantieri: ponteggi, scavi, demolizioni, ambienti confinati. Quando il committente di un’opera è un soggetto pubblico — un Comune, una Regione, un ente statale, una società a partecipazione pubblica — l’esecuzione dei lavori non è governata soltanto dal D.Lgs. 81/2008, ma si inserisce in una procedura amministrativa distinta, disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Questa lezione cambia quindi angolo di osservazione rispetto alle precedenti: non entra nel merito delle misure tecniche di prevenzione (che restano quelle già trattate), ma ricostruisce il percorso amministrativo — dalla programmazione dell’opera fino al collaudo — all’interno del quale quelle misure devono essere applicate, e i soggetti che lo presidiano.
La disciplina dei lavori pubblici
Il Codice definisce l’appalto pubblico come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi (Allegato I.1, art. 2). Quando l’oggetto del contratto è l’esecuzione di un’opera — una costruzione, una ristrutturazione, un’infrastruttura — si parla di appalto pubblico di lavori. È in questo perimetro che si colloca la figura del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione) prevista dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008: una figura che opera dentro il procedimento disciplinato dal Codice dei Contratti, non in sua sostituzione.
Tre principi generali, posti in apertura del Codice, ne orientano l’intera applicazione e sono utili per comprendere la logica delle norme più tecniche che seguono:
- Principio del risultato (art. 1): stazioni appaltanti e operatori economici perseguono, quale interesse pubblico primario, il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- Principio della fiducia (art. 2): favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, in particolare in ordine all’esercizio della discrezionalità e al conferimento e all’esecuzione degli incarichi di direzione o di responsabilità.
- Principio dell’accesso al mercato (art. 3): stazioni appaltanti ed enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
La normativa
Il D.Lgs. 36/2023 ha sostituito integralmente il precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), che a sua volta aveva sostituito il D.Lgs. 163/2006. Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed è efficace, per la generalità delle disposizioni, dal 1° luglio 2023. Il testo è stato successivamente modificato da un decreto correttivo (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), che ha inciso in particolare sui livelli di progettazione e su alcuni aspetti dell’esecuzione.
Rispetto all’impianto previgente, il D.Lgs. 36/2023 introduce alcune novità strutturali rilevanti anche per chi opera in cantiere:
- l’intero impianto normativo è organizzato in principi generali (artt. 1-12) che fungono da criteri interpretativi e applicativi diretti di tutte le disposizioni successive, non semplici enunciazioni di intenti;
- il numero dei livelli di progettazione per i lavori è stato ridotto da tre a due (eliminazione del progetto definitivo, si veda oltre);
- è rafforzata la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto, con l’obbligo di utilizzo di piattaforme digitali interoperabili e della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) per la pubblicazione di programmi, bandi e atti;
- resta ferma, e anzi è richiamata espressamente in più punti, l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 nei cantieri temporanei o mobili.
Il Codice si applica ai contratti di importo pari o superiore alle soglie fissate dall’art. 14 (soglie di rilevanza europea, periodicamente aggiornate) e, per gli importi inferiori, secondo le procedure semplificate previste dagli artt. 50 e seguenti; entrambe le fasce restano comunque soggette agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 quando l’opera comporta l’allestimento di un cantiere.
Iter di realizzazione delle opere
L’art. 21 del Codice descrive il ciclo di vita del contratto di lavori pubblici come una sequenza di fasi, ciascuna disciplinata da un proprio corpo di norme:
- Programmazione (artt. 37-40)
- Progettazione (artt. 41-47)
- Pubblicazione e affidamento — procedure di gara e aggiudicazione (artt. 70-112)
- Esecuzione (artt. 113-126)
- Collaudo o verifica di conformità (art. 116)
La programmazione
Per le opere di importo pari o superiore alla soglia individuata dall’art. 50, le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare un programma triennale dei lavori pubblici, con un elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità (art. 37). Il programma è aggiornato annualmente, individua le priorità e le fonti di finanziamento, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, con funzione di trasparenza e programmazione della spesa pubblica. Le modalità di aggiornamento infra-annuale (ad esempio per eventi imprevedibili o disposizioni sopravvenute) sono disciplinate dall’Allegato I.5. La fase di programmazione non riguarda i lavori in amministrazione diretta.
La progettazione
Il D.Lgs. 36/2023 riduce a due livelli di progettazione (art. 41), rispetto ai tre previsti dal Codice del 2016:
- il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), che assorbe le funzioni del vecchio progetto preliminare e definitivo, definendo le caratteristiche essenziali dell’opera, gli aspetti localizzativi, ambientali, paesaggistici e il quadro economico di massima;
- il Progetto Esecutivo, che sviluppa il PFTE in un livello di dettaglio tale da consentire la realizzazione dell’opera senza ulteriori specificazioni tecniche, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 quando l’opera comporta l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
I contenuti minimi di ciascun livello sono fissati dall’Allegato I.7; il decreto correttivo 209/2024 ha modificato alcuni aspetti applicativi di questa disciplina.
Affidamento ed esecuzione
Dopo l’aggiudicazione, l’esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), con l’ausilio, per i lavori, del direttore dei lavori (art. 114), figura nominata su proposta del RUP con compiti di sorveglianza, controllo tecnico-contabile e verifica della conformità dell’esecuzione al progetto approvato, dettagliati nell’Allegato II.14. È in questa fase che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), nominato ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, opera in stretto raccordo con il direttore dei lavori, pur mantenendo autonomia e responsabilità distinte in materia di sicurezza.
Il collaudo
L’art. 116 disciplina il collaudo o la verifica di conformità, da effettuarsi entro un termine massimo (di norma sei mesi, prorogabile fino a un anno per opere di particolare complessità) dall’ultimazione dei lavori. Per le opere di maggiore rilevanza il collaudo può articolarsi in una fase provvisoria seguita da un collaudo definitivo, da emettersi non oltre due anni dall’emissione di quello provvisorio. L’incarico è affidato a uno o più collaudatori (fino a tre per le opere più complesse), soggetti a specifiche cause di incompatibilità con la progettazione, la direzione e l’esecuzione dei lavori collaudati, a garanzia della terzietà del giudizio tecnico.
I soggetti degli appalti pubblici di lavori
Il Codice individua e definisce i soggetti che intervengono nel procedimento:
- Stazione appaltante: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi o forniture (Allegato I.1). È l’ente titolare del bisogno da soddisfare e del procedimento di affidamento.
- Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi (Allegato I.1). È l’impresa, o il raggruppamento di imprese, che esegue materialmente l’opera; su questo soggetto gravano, in quanto datore di lavoro o soggetto equiparato, gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- Responsabile Unico del Progetto (RUP): nominato dalla stazione appaltante con il primo atto di avvio del procedimento relativo a ogni singolo intervento, per l’intero ciclo di vita del contratto (art. 15). I requisiti di professionalità richiesti sono definiti dall’Allegato I.2. L’incarico di RUP è obbligatorio e non rifiutabile per il dipendente incaricato; la stazione appaltante può individuare, per interventi complessi, responsabili di singole fasi (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione) che affiancano il RUP. Nei contratti affidati con la formula del contraente generale, il RUP non può essere in rapporto di incompatibilità con l’appaltatore.
- Direttore dei lavori: nominato su proposta del RUP per la fase di esecuzione dei lavori pubblici (art. 114); per i contratti di importo non superiore a 1 milione di euro può cumulare le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
- Collaudatore o verificatore di conformità: incaricato della verifica finale di conformità dell’opera al progetto e al contratto (art. 116), in posizione di terzietà rispetto ai soggetti che hanno progettato, diretto ed eseguito i lavori.
L’intreccio tra queste figure e quelle previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 — datore di lavoro committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione (CSP), coordinatore per l’esecuzione (CSE) — non è casuale: il Codice dei Contratti Pubblici disciplina il “chi decide e chi controlla” del procedimento amministrativo, mentre il Testo Unico disciplina il “come si lavora in sicurezza” all’interno di quello stesso procedimento. Un cantiere pubblico è quindi retto, contemporaneamente, da entrambi i corpi normativi.
Sintesi e collegamenti
- Quando il committente di un’opera è un soggetto pubblico, l’esecuzione dei lavori si inserisce in una procedura amministrativa distinta, disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che affianca senza sostituire la disciplina della sicurezza del D.Lgs. 81/2008.
- L’appalto pubblico di lavori è il contratto a titolo oneroso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente per oggetto l’esecuzione di un’opera.
- Tre principi generali orientano il Codice: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2), principio dell’accesso al mercato (art. 3).
- Il D.Lgs. 36/2023 ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 dal 1° luglio 2023, con successive modifiche del decreto correttivo D.Lgs. 209/2024.
- Il ciclo di vita del contratto di lavori si articola in programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo (art. 21).
- La programmazione richiede, per le opere sopra soglia, un programma triennale dei lavori pubblici con elenco annuale, pubblicato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 37).
- I livelli di progettazione sono stati ridotti a due: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto Esecutivo (art. 41).
- L’esecuzione dei lavori è diretta dal RUP con l’ausilio del direttore dei lavori (art. 114), che può cumulare le funzioni di coordinatore per la sicurezza in esecuzione per contratti fino a 1 milione di euro.
- Il collaudo o la verifica di conformità (art. 116) è affidato a uno o più soggetti terzi rispetto a progettazione, direzione ed esecuzione.
- La stazione appaltante è il soggetto che affida il contratto; l’operatore economico è il soggetto che lo esegue e su cui gravano, come datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.
- Il RUP è nominato con il primo atto del procedimento e accompagna l’opera per l’intero ciclo di vita, potendo avvalersi di responsabili di singole fasi per gli interventi più complessi.
- Le figure della sicurezza previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE) operano all’interno del procedimento disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, in raccordo con RUP e direttore dei lavori.
Fonte normativa: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 1-3 (principi generali), 15 (RUP), 21 (ciclo di vita del contratto), 37 (programmazione), 41 (livelli di progettazione), 114 (direzione dei lavori), 116 (collaudo), Allegato I.1 (definizioni), Allegato I.2 (requisiti RUP), Allegato I.5, Allegato I.7, Allegato II.14. Decreto correttivo: D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Richiami al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: artt. 92, 98, 100 (Titolo IV). Nota: a differenza delle lezioni precedenti, il riferimento normativo primario di questa lezione non è il Testo Unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ma il Codice dei Contratti Pubblici, che ne disciplina il procedimento amministrativo di contorno. Testo consultato: edizione gennaio 2026.