Lezione 13
Documenti e contabilità dei lavori
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 — documenti di progetto, cronoprogramma e la catena contabile dal libretto delle misure al conto finale

Introduzione
La lezione precedente ha ricostruito l’iter amministrativo di un’opera pubblica — programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo — e i soggetti che lo presidiano. Questa lezione entra nel dettaglio degli strumenti documentali che accompagnano l’opera dalla progettazione fino alla chiusura dei conti: i documenti che compongono il progetto esecutivo, gli strumenti di programmazione temporale, e la catena dei documenti contabili con cui il direttore dei lavori accerta, misura e valorizza quanto eseguito in cantiere, fino al pagamento dell’impresa e alla definizione del conto finale. È la parte più “burocratica” del ciclo di vita dell’opera, ma è anche quella su cui si fonda il controllo della spesa pubblica e la tracciabilità di ogni lavorazione eseguita.
I documenti della progettazione
Il progetto esecutivo, livello di progettazione che — come visto nella lezione precedente — sviluppa il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica fino al dettaglio costruttivo, è composto da un insieme di elaborati i cui contenuti minimi sono fissati dall’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Tra i principali:
- relazione generale e relazioni tecniche specialistiche, che illustrano le scelte progettuali;
- elaborati grafici di dettaglio, a scale idonee alla realizzazione (tipicamente da 1:50 a 1:5 per i particolari costruttivi);
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- computo metrico estimativo, che quantifica le lavorazioni previste e ne stima il costo applicando i prezzi unitari;
- elenco dei prezzi unitari, utilizzato anche in fase esecutiva per la contabilizzazione;
- schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, che disciplina condizioni tecniche ed economiche dell’esecuzione;
- cronoprogramma, di cui al punto successivo;
- piano di sicurezza e coordinamento (PSC), disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e già trattato nelle lezioni precedenti;
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- quadro economico, che riepiloga l’importo complessivo dell’intervento (lavori, somme a disposizione, oneri della sicurezza, IVA).
Questi elaborati, nel loro insieme, devono raggiungere un livello di definizione tale per cui “ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”: costituiscono cioè le istruzioni vincolanti sulla base delle quali l’impresa esegue l’opera, ed è a questi documenti che il direttore dei lavori fa costante riferimento nella fase di contabilizzazione.
Il diagramma di Gantt
Il cronoprogramma è, secondo la definizione tradizionale ripresa anche dalla prassi tecnica corrente, il documento che rappresenta “la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi”. Il diagramma di Gantt è la sua rappresentazione grafica più diffusa: ogni categoria di lavorazione è raffigurata come una barra orizzontale la cui lunghezza è proporzionale alla durata prevista, collocata lungo un asse temporale e correlata agli importi parziali e progressivi dell’opera.
L’art. 30 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il cronoprogramma del progetto esecutivo debba rappresentare graficamente tutte le fasi attuative dei lavori, indicando per ciascuna i tempi di realizzazione, la sequenza delle lavorazioni e i relativi costi. La sua redazione, in fase progettuale, spetta al progettista in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
È importante distinguere due momenti:
- il cronoprogramma di progetto, elaborato allegato al progetto esecutivo e posto a base di gara;
- il cronoprogramma di esecuzione, che l’impresa aggiudicataria presenta prima dell’avvio dei lavori: può discostarsi da quello di progetto (ad esempio per l’organizzazione di cantiere scelta dall’impresa) e diventa il riferimento operativo sulla base del quale il direttore dei lavori verifica il rispetto dei tempi contrattuali.
I documenti contabili
La contabilità dei lavori pubblici è l’insieme delle attività con cui si accertano, misurano, classificano e valorizzano le lavorazioni eseguite in un appalto, consentendo il controllo della spesa, la verifica della conformità al progetto e la determinazione del compenso dovuto all’esecutore. L’art. 12 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 individua i documenti contabili obbligatori, che il direttore dei lavori è tenuto a compilare “con precisione e tempestività” e che hanno natura di atti pubblici a tutti gli effetti di legge:
| Documento | Chi lo redige | Funzione |
|---|---|---|
| Giornale dei lavori | Direttore dei lavori (o un suo assistente) | Registra quotidianamente l’andamento tecnico ed economico del cantiere |
| Libretto delle misure | Direttore dei lavori / personale incaricato | Rileva le quantità e le lavorazioni effettivamente eseguite |
| Registro di contabilità | Direttore dei lavori | Applica i prezzi contrattuali alle quantità misurate nel libretto |
| Stato di Avanzamento Lavori (SAL) | Direttore dei lavori | Riassume le lavorazioni eseguite e il corrispettivo maturato |
| Certificato di pagamento | RUP | Autorizza il pagamento sulla base del SAL |
| Conto finale | Direttore dei lavori | Chiude definitivamente la contabilità dell’appalto |
Una novità rilevante introdotta dal nuovo Codice, e precisata dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, è l’obbligo di contabilità digitale: le registrazioni devono avvenire su supporti e formati aperti non proprietari, idonei a garantirne autenticità, sicurezza e tracciabilità cronologica. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è ammessa una forma di contabilità semplificata.
Il giornale dei lavori
Il giornale dei lavori è il documento sul quale il direttore dei lavori (o un suo assistente da lui delegato) annota quotidianamente l’andamento del cantiere, secondo il principio di costante progressione della contabilità. Vi si registrano, tra l’altro:
- l’andamento e le modalità di esecuzione delle lavorazioni;
- il numero e la qualifica degli operai impiegati;
- le attrezzature e i mezzi d’opera presenti in cantiere;
- le forniture ricevute e la relativa documentazione;
- le condizioni meteorologiche e, quando rilevanti, le condizioni geotecniche riscontrate;
- gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal RUP;
- i verbali di accertamento e le prove effettuate;
- contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori;
- varianti e modifiche ai prezzi contrattuali.
Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste
Il libretto delle misure è il documento nel quale si registra la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste (materiali e forniture) impiegate, ai fini della loro successiva contabilizzazione. Per ciascuna lavorazione riporta la classificazione secondo le voci di contratto, la descrizione della parte eseguita e la sua ubicazione, le figure quotate e le planimetrie necessarie a documentare lo stato prima e dopo l’esecuzione, ed eventuali memorie esplicative sulle modalità di esecuzione.
Il libretto deve essere aggiornato e sottoscritto tempestivamente dall’esecutore, o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, a garanzia del contraddittorio tra stazione appaltante e impresa. Per le lavorazioni a corpo (compensate con un prezzo complessivo forfettario e non a misura), il direttore dei lavori registra invece la percentuale di completamento di ciascuna categoria di lavorazione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Il registro di contabilità
Il registro di contabilità è il documento che centralizza l’intera contabilizzazione dell’opera: alle quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto delle misure vengono applicati i corrispondenti prezzi di contratto, determinando così sia l’avanzamento quantitativo sia il corrispettivo economico maturato dall’esecutore. Le registrazioni seguono un rigoroso ordine cronologico e devono essere aggiornate contestualmente al verificarsi dei fatti che documentano, in coerenza con il principio di costante progressione della contabilità già richiamato per il giornale dei lavori.
Il registro riporta, tra l’altro, le trascrizioni delle annotazioni dei libretti delle misure, le eventuali domande dell’esecutore e le corrispondenti deduzioni del direttore dei lavori, e le quantità eseguite con i relativi importi per ciascuno stato di avanzamento. Come tutti gli atti contabili, deve essere sottoposto all’esecutore per la sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; nella tenuta cartacea, i fogli devono essere numerati e bollati secondo le regole dell’art. 2215 del Codice civile in materia di scritture contabili.
Lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento
Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) è il documento contabile che riassume, a una determinata data, tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto, determinando il corrispettivo complessivamente maturato dall’impresa, gli acconti già corrisposti e l’importo della nuova rata dovuta (la differenza tra i primi due valori). Il direttore dei lavori lo predispone a partire dal registro di contabilità, dopo aver verificato che le quantità contabilizzate corrispondano effettivamente alle opere eseguite e che siano stati applicati i prezzi contrattuali corretti.
La procedura di pagamento segue una sequenza precisa: il direttore dei lavori accerta le quantità, adotta il SAL e lo trasmette al RUP entro sette giorni; il RUP verifica la regolarità contributiva dell’impresa (DURC) e, se tutto è regolare, emette il certificato di pagamento, sulla cui base la stazione appaltante dispone il mandato di pagamento. È importante non confondere i due documenti: lo SAL accerta l’avanzamento tecnico-economico dei lavori, mentre il certificato di pagamento determina la somma amministrativamente liquidabile — non sono intercambiabili, e il certificato non può sostituire lo SAL.
Il conto finale dei lavori
Il conto finale è il documento contabile con cui il direttore dei lavori, al termine dell’opera, definisce in via definitiva i lavori eseguiti, il compenso complessivamente spettante all’appaltatore ed eventuali crediti residui. La sua redazione segue una sequenza obbligata: ultimazione dei lavori, emissione dell’ultimo SAL, emissione del relativo certificato di pagamento e, solo a questo punto, redazione del conto finale.
Il documento riepiloga tutti i lavori eseguiti (a corpo e a misura), con le relative quantità, i prezzi unitari applicati e gli importi corrispondenti; indica il totale netto dei lavori, gli acconti già corrisposti e l’eventuale credito residuo dell’impresa; ed è corredato dagli allegati documentali rilevanti (verbali, eventuali perizie, ordini di servizio). Il conto finale precede il collaudo o la verifica di conformità (art. 116 del D.Lgs. 36/2023, già trattato nella lezione precedente): le ritenute di garanzia trattenute sui pagamenti in corso d’opera vengono svincolate solo successivamente, dopo l’approvazione della verifica finale dell’opera.
Sintesi e collegamenti
- I documenti della progettazione (relazioni, elaborati grafici, computo metrico, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma, PSC, piano di manutenzione, quadro economico) compongono il progetto esecutivo secondo i contenuti minimi dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.
- Il cronoprogramma rappresenta la pianificazione temporale ed economica delle lavorazioni; il diagramma di Gantt ne è la rappresentazione grafica più diffusa.
- Esistono un cronoprogramma di progetto, posto a base di gara, e un cronoprogramma di esecuzione, presentato dall’impresa e usato come riferimento operativo dal direttore dei lavori.
- La contabilità dei lavori pubblici accerta, misura e valorizza le lavorazioni eseguite, secondo l’art. 12 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023; i documenti contabili sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge.
- Il giornale dei lavori è compilato quotidianamente dal direttore dei lavori e registra l’andamento tecnico, gli operai, i mezzi, le condizioni meteo, gli ordini di servizio e le varianti.
- Il libretto delle misure rileva quantità e classificazione delle lavorazioni eseguite ed è sottoscritto dall’esecutore in contraddittorio con la direzione lavori.
- Il registro di contabilità applica i prezzi contrattuali alle quantità misurate, in ordine cronologico e con aggiornamento contestuale ai fatti.
- Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) riassume il corrispettivo maturato ed è trasmesso dal direttore dei lavori al RUP entro sette giorni.
- Il certificato di pagamento, emesso dal RUP dopo la verifica del DURC, autorizza il pagamento e non sostituisce lo SAL.
- Il conto finale, redatto dopo l’ultimo SAL e il relativo certificato di pagamento, chiude definitivamente la contabilità dell’appalto e precede il collaudo.
- Dal 2023, la contabilità dei lavori pubblici deve essere tenuta in formato digitale con formati aperti non proprietari; per i lavori sotto 40.000 euro è ammessa una contabilità semplificata.
- L’intera catena documentale — dal progetto esecutivo al conto finale — è lo strumento con cui la pubblica amministrazione garantisce tracciabilità della spesa e verificabilità della corrispondenza tra quanto pagato e quanto realmente eseguito in cantiere.
Fonte normativa: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), Allegato I.7 (contenuti minimi del progetto esecutivo, art. 30 cronoprogramma), Allegato II.14 (direzione dei lavori — art. 12 documenti contabili), artt. 114-116. Decreto correttivo: D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (contabilità digitale e contabilità semplificata). Riferimenti storici, in parte superati ma ancora utili come prassi tecnica: D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parzialmente abrogato). Richiamo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), elaborato del progetto esecutivo, è disciplinato dal Titolo IV, art. 100. Testo consultato: edizione gennaio 2026.