Corso CSL Sicurezza
Lezione 11

Scavi, demolizioni e ambienti confinati

Testo Unico D.Lgs. 81/2008 — scavi, sistemi di sostegno, demolizioni e lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

RiferimentoArtt. 118–155 TU
MateriaSicurezza sul lavoro
Edizione testoGennaio 2026

Scavi, demolizioni e ambienti confinati

Introduzione

Le ultime due lezioni hanno riguardato ciò che si costruisce in quota: ponteggi, opere provvisionali, sistemi di protezione contro le cadute. Questa lezione guarda nella direzione opposta — verso il basso, dentro il terreno e dentro strutture chiuse — e tratta tre famiglie di rischio che il Testo Unico affronta in sezioni distinte del Titolo IV, ma che condividono una stessa logica: lo scavo che frana, la struttura che crolla in modo incontrollato durante la demolizione, l’ambiente chiuso in cui l’aria stessa può diventare un pericolo.

Il Capo II del Titolo IV dedica agli scavi la Sezione III (artt. 118-121) e alle demolizioni la Sezione VIII (artt. 150-156). A questo quadro si aggiunge una disciplina specifica per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati — richiamata dagli articoli 66 e 121 del Testo Unico e dall’Allegato IV, ma regolata nel dettaglio da un decreto attuativo dedicato, il D.P.R. 177/2011, che introduce un sistema di qualificazione delle imprese ancora oggi centrale per chi opera in questo settore.

Gli scavi

Il Testo Unico distingue due tipologie fondamentali di scavo, con regole in parte differenti: lo splateamento o sbancamento — lo scavo a cielo aperto su ampie superfici, tipico delle fondazioni di edificio — e lo scavo profondo di pozzi, trincee e cunicoli.

Testo di leggeNei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118, comma 1).

Il divieto di scalzamento alla base — la tecnica per cui si scava alla base del fronte di attacco lasciando che il materiale sovrastante frani per gravità — è una delle prescrizioni più dirette del Testo Unico: sotto il metro e mezzo di altezza la tentazione di “risparmiare tempo” scalzando la base resta un rischio concreto, ed è per questo esplicitamente vietata. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, inoltre, è vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco, e il posto di manovra dell’addetto all’escavatore — quando non protetto da cabina metallica — deve essere protetto con solido riparo (art. 118, commi 3-4).

Per pozzi, trincee e cunicoli, l’articolo 119 pone la soglia di riferimento a 1,50 metri di profondità:

Testo di leggeNello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno (art. 119, comma 1).

Nei pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo e all’asportazione del materiale, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna (comma 6); nei pozzi e nei cunicoli, in ogni caso, deve essere prevista un’adeguata assistenza dall’esterno, con dimensioni tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi (comma 7) — lo stesso principio, non a caso, che ritroveremo per gli ambienti confinati. Infine, è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, salvo predisporre le necessarie puntellature quando tali depositi siano indispensabili per le condizioni del lavoro (art. 120).

Rischi negli scavi

Il rischio principale di uno scavo è, ovviamente, il franamento delle pareti — ma il Testo Unico individua con attenzione anche le cause che lo possono innescare, perché sono spesso prevedibili e prevenibili prima ancora che lo scavo sia aperto.

Testo di leggeQuando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno (art. 118, comma 2).

Questo comma individua quattro fattori di innesco ricorrenti — natura del terreno, piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo — che meritano una valutazione specifica prima e durante lo scavo, non solo al momento della progettazione iniziale: un terreno stabile in condizioni asciutte può perdere rapidamente coesione dopo un evento piovoso intenso o un ciclo di gelo-disgelo, ed è per questo che l’articolo 119 impone di procedere all’armatura “man mano che procede lo scavo”, non una tantum all’inizio dei lavori.

Un secondo rischio, distinto da quello di franamento ma altrettanto grave, riguarda l’atmosfera interna degli scavi profondi e confinati — pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere:

Testo di leggeQuando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas (art. 121, comma 1).

Quando la presenza di gas tossici o asfissianti sia accertata o anche solo temuta, e non sia possibile assicurare un’efficiente aerazione, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e muniti di dispositivi collegati a un sistema di salvataggio, sorvegliato dall’esterno da personale in continuo collegamento con gli operai e in grado di sollevarli prontamente in caso di necessità (art. 121, comma 2). Questo articolo è il punto di raccordo diretto con il tema degli ambienti confinati, che approfondiremo più avanti: il D.P.R. 177/2011 richiama esplicitamente l’articolo 121 tra i propri ambiti di applicazione.

Sistemi di sostegno e protezione degli scavi

Il Testo Unico impone l’obbligo generale di armare o consolidare uno scavo instabile, ma lascia alla tecnica costruttiva la scelta della soluzione concreta, purché adeguata al terreno e alla profondità.

Testo di leggeLe tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119, comma 2).

Nello scavo dei cunicoli, salvo il caso di roccia priva di pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti, applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può avvenire solo in relazione al progredire del rivestimento in muratura definitivo (art. 119, comma 3). Idonee armature e precauzioni vanno adottate anche nelle sottomurazioni e quando, in vicinanza degli scavi, si trovino fabbricati o manufatti le cui fondazioni potrebbero essere scoperte o indebolite dallo scavo stesso (comma 4).

Nella pratica costruttiva corrente — non specificata puntualmente dal Testo Unico, che si limita a imporre l’obbligo generale di armatura — i sistemi di sostegno più diffusi per trincee e scavi lineari sono i blindaggi a cassa (trench box) calati progressivamente nello scavo, i pannelli metallici a spinta idraulica e, per scavi più profondi o in terreni particolarmente instabili, le palancolate infisse prima dell’apertura dello scavo. La scelta tra queste soluzioni dipende dalla natura del terreno, dalla profondità e dalla presenza di falda, e va comunque valutata caso per caso da personale competente.

Acque negli scavi

L’acqua è, come visto, uno dei fattori di innesco del franamento più citati dal Testo Unico — ma merita un approfondimento specifico perché il problema non riguarda solo la stabilità delle pareti: riguarda anche l’accumulo d’acqua sul fondo dello scavo, che può rendere il piano di lavoro insicuro o, nei casi più gravi, dar luogo a vere e proprie irruzioni improvvise.

Per gli scavi a cielo aperto, il principio guida resta quello generale dell’articolo 118, comma 2: piogge, infiltrazioni e cicli di gelo-disgelo sono cause di instabilità da prevenire con armatura o consolidamento del terreno. Per i lavori in sotterraneo — gallerie, pozzi profondi, cunicoli di grande sviluppo — esiste inoltre una disciplina tecnica più specifica, contenuta in un decreto distinto dal Testo Unico ma tuttora in vigore.

Fonte tecnica esterna al D.Lgs. 81/2008: D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in sotterraneo”, incluso come decreto collegato nell’edizione annotata del Testo Unico consultata per questo corso.

Testo di leggeDurante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di cunette o di cunicoli di scolo, l’esecuzione di drenaggi, l’uso di pompe o di elettori, la messa in opera di rivestimenti anche provvisori, per allontanare le acque sorgive in modo da eliminare il ristagno dell’acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta e dalle pareti (D.P.R. 320/1956, art. 36).

Il decreto prevede inoltre, per i lavori in discesa, la costruzione di cunette o pozzetti per la raccolta e l’eduzione dell’acqua (art. 37), la sospensione del lavoro quando l’altezza dell’acqua sul pavimento del sotterraneo supera i 50 centimetri, salvo lavori di emergenza affidati a personale esperto e dotato di indumenti impermeabili (art. 38), e — nel caso più grave — misure straordinarie contro il rischio di irruzioni violente d’acqua: trivellazioni di spia preventive, sospensione dei lavori nei tratti privi di vie di scampo, e presidio costante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 39). Pur trattandosi di un decreto del 1956 pensato per gallerie e lavori in sotterraneo, il principio che lo attraversa — non fidarsi mai della presenza o della possibile presenza di acqua in uno scavo profondo, e predisporre sempre un sistema di eduzione prima di aprirlo — resta pienamente valido anche per gli scavi di cantiere più ordinari.

Le demolizioni

Se lo scavo è un rischio che nasce dal togliere terreno, la demolizione è un rischio che nasce dal togliere struttura — e condivide con lo scavo la stessa logica di fondo: un crollo controllato, sequenziale, è sicuro; un crollo improvviso e imprevisto non lo è mai.

Testo di leggePrima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire (art. 150, comma 1).

In relazione al risultato di questa verifica preliminare, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare crolli intempestivi durante la demolizione (art. 150, comma 2) — un obbligo che precede, concettualmente, ogni altra misura vista in questa lezione: non si demolisce mai una struttura di cui non si conosce lo stato di conservazione.

Testo di leggeI lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151, comma 1).

La successione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC ove previsto, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151, comma 2) — lo stesso documento già incontrato nella lezione sui documenti della sicurezza, qui applicato specificamente all’ordine di demolizione. Sul piano operativo, la demolizione manuale dei muri deve avvenire da ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione, ed è vietato lavorare o far lavorare gli operai direttamente sui muri in demolizione — obbligo che non sussiste solo per i muri di altezza inferiore ai 2 metri (art. 152).

Riduzione del rischio nelle demolizioni

Oltre alla sorveglianza e alla programmazione, il Testo Unico individua misure tecniche puntuali per ridurre il rischio nelle fasi più delicate della demolizione: la caduta e il convogliamento dei materiali, la diffusione delle polveri, la delimitazione della zona di lavoro.

Testo di leggeIl materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta (art. 153, comma 1).

I canali di convogliamento devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel successivo, con raccordi adeguatamente rinforzati, e l’imboccatura superiore deve essere realizzata in modo da escludere la caduta accidentale di persone (art. 153, commi 2-3); il materiale pesante o ingombrante, quando non convogliabile nei canali, deve essere calato a terra con mezzi idonei (comma 4). Un’attenzione spesso sottovalutata riguarda le polveri: durante i lavori di demolizione occorre provvedere a ridurne il sollevamento, irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta (comma 5) — una misura semplice, ma che il Testo Unico eleva a obbligo esplicito proprio perché troppo spesso trascurata nella pratica.

Sul fronte della delimitazione, nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito, con la zona delimitata da appositi sbarramenti; l’accesso allo sbocco dei canali di scarico, per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato, è consentito solo dopo che lo scarico dall’alto sia stato sospeso (art. 154). Per le demolizioni per rovesciamento — la tecnica, ammessa solo per strutture non superiori a 5 metri di altezza sul terreno, che abbatte una parte della costruzione tramite trazione o spinta — l’articolo 155 impone che la trazione o la spinta sia graduale e senza strappi, esercitata su elementi isolati dal resto del fabbricato, con distanza di sicurezza non inferiore a una volta e mezza l’altezza della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata; il rovesciamento per spinta con martinetti è ammesso solo fino a 3 metri di altezza, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi (art. 155, commi 1-4).

Lavori in ambienti confinati

Gli ambienti confinati — pozzi, serbatoi, silos, cisterne, fogne, gallerie, vasche e in generale qualsiasi spazio chiuso o parzialmente chiuso non progettato per una permanenza continuativa di persone — condividono un rischio specifico che li distingue da qualunque altro luogo di lavoro: l’aria stessa, al loro interno, può essere insufficiente o pericolosa, senza che questo sia percepibile dall’esterno.

Testo di leggeÈ vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei (art. 66).

L’Allegato IV, punto 3, disciplina più nel dettaglio le condizioni di accesso a vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi e silos: le aperture di accesso devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (punto 3.1); prima di disporre l’ingresso, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi dell’assenza di gas o vapori nocivi e di una temperatura dannosa, disponendo lavaggi o ventilazione ove necessario, e provvedere a bloccare le valvole e i dispositivi dei condotti collegati al recipiente (punti 3.2.1-3.2.2); i lavoratori che operano all’interno devono essere assistiti da un altro lavoratore posizionato all’esterno, presso l’apertura di accesso, e — quando la presenza di gas nocivi non possa escludersi con certezza — muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi per la normale respirazione (punti 3.2.3-3.2.4).

Data la gravità storica degli infortuni in questo settore, il legislatore ha affiancato al quadro del Testo Unico un vero e proprio sistema di qualificazione delle imprese, introdotto dal D.P.R. 177/2011 — un decreto attuativo richiamato esplicitamente dall’articolo 121 e applicabile, per espressa previsione dell’articolo 1, agli ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Testo Unico e agli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3.

Testo di leggeQualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei […] requisiti [elencati] (D.P.R. 177/2011, art. 2, comma 1).

Tra i requisiti richiesti: l’integrale applicazione delle disposizioni su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze; la presenza di personale con esperienza almeno triennale in questo tipo di lavori in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, requisito obbligatorio in particolare per chi svolge funzioni di preposto; l’avvenuta formazione specificamente mirata ai fattori di rischio propri di queste attività; il possesso di DPI, strumentazione e attrezzature idonei, con relativo addestramento all’uso corretto (art. 2, comma 1, lett. a-f). Il ricorso al subappalto in questo settore non è ammesso, salvo autorizzazione espressa del datore di lavoro committente e certificazione del contratto (art. 2, comma 2). Prima dell’accesso, inoltre, tutti i lavoratori dell’impresa appaltatrice devono essere informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi, sui rischi esistenti — inclusi quelli derivanti da precedenti utilizzi — e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, con un tempo dedicato non inferiore a un giorno (art. 3, comma 1); durante tutte le fasi delle lavorazioni deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi, comprensiva dell’eventuale fase di soccorso coordinata con il Servizio sanitario nazionale e i Vigili del Fuoco (art. 3, comma 3).

Sintesi e collegamenti

  1. Gli scavi si dividono in splateamenti/sbancamenti a cielo aperto (art. 118) e pozzi, trincee e cunicoli (art. 119); oltre 1,50 metri di profondità è sempre richiesta un’armatura di sostegno se il terreno non garantisce stabilità.
  2. È vietato lo scavo manuale per scalzamento alla base oltre 1,50 metri di altezza del fronte di attacco, e la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore meccanico o sul ciglio del fronte di attacco (art. 118, commi 1 e 3).
  3. Le cause di franamento più ricorrenti indicate dal Testo Unico sono la natura del terreno, le piogge, le infiltrazioni e i cicli di gelo-disgelo (art. 118, comma 2); un secondo rischio distinto riguarda la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi negli scavi profondi (art. 121).
  4. I sistemi di sostegno devono essere applicati progressivamente man mano che procede lo scavo, con tavole di rivestimento sporgenti almeno 30 cm dai bordi (art. 119); nella pratica corrente si usano blindaggi a cassa, pannelli a spinta idraulica e palancolate, non specificati puntualmente dal Testo Unico.
  5. Per i lavori in sotterraneo, il D.P.R. 320/1956 (fonte tecnica esterna) impone misure di eduzione delle acque, sospensione del lavoro oltre 50 cm di altezza d’acqua e misure straordinarie contro il rischio di irruzioni violente.
  6. Prima di ogni demolizione è obbligatoria la verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture, con eventuale rafforzamento o puntellamento preventivo (art. 150); i lavori procedono sotto la sorveglianza di un preposto secondo un programma contenuto nel POS (art. 151).
  7. La riduzione del rischio nelle demolizioni comprende il convogliamento del materiale in appositi canali (mai gettato dall’alto), l’irrorazione con acqua contro le polveri, lo sbarramento della zona sottostante e regole specifiche per la demolizione per rovesciamento, ammessa solo fino a 5 metri di altezza (artt. 153-155).
  8. Gli ambienti confinati (pozzi, serbatoi, silos, cisterne, gallerie) sono disciplinati dall’art. 66, dall’art. 121 e dall’Allegato IV punto 3 del Testo Unico, e da un sistema di qualificazione delle imprese specifico introdotto dal D.P.R. 177/2011.
  9. Il D.P.R. 177/2011 richiede requisiti stringenti alle imprese che operano in questo settore — esperienza almeno triennale del 30% del personale, formazione mirata, DPI idonei, divieto di subappalto non autorizzato — e una procedura di sicurezza specifica per ogni fase dei lavori, incluso il coordinamento del soccorso con il Servizio sanitario nazionale e i Vigili del Fuoco.

Fonte normativa: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 66, 118-121 (Titolo IV, Capo II, Sezione III), artt. 150-155 (Sezione VIII), Allegato IV punto 3. Decreto attuativo richiamato dagli artt. 66 e 121: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. Fonte tecnica esterna: D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei lavori in sotterraneo). Testo consultato: edizione gennaio 2026.