Lezione 07
Le macchine del cantiere
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 — movimento terra, sollevamento, gru a torre, betonaggio e compattazione

Introduzione
Ogni cantiere, dal più piccolo intervento di ristrutturazione alla grande opera infrastrutturale, si organizza attorno a un parco di macchine: mezzi che scavano, sollevano, trasportano, compattano e mescolano. Sono attrezzature potenti, spesso ingombranti, quasi sempre pericolose se usate senza le necessarie competenze. Non a caso il Testo Unico dedica loro un intero capo — il Capo I del Titolo III, “Uso delle attrezzature di lavoro” — e rinvia, per le macchine più critiche, a un sistema di abilitazioni specifiche degli operatori costruito con le Regioni.
Questa lezione ripercorre le principali famiglie di macchine impiegate nei cantieri edili: dalle macchine movimento terra a quelle per il sollevamento, dalle macchine per la compattazione a quelle per il mescolamento e il confezionamento del calcestruzzo, fino alla gru a torre — vero e proprio simbolo del cantiere edile — e ai più modesti ma non meno insidiosi argani a bandiera e a cavalletto. Per ciascuna famiglia si richiameranno la normativa di riferimento, i rischi tipici e le misure di prevenzione, in continuità con quanto già visto per l’allestimento del cantiere e per gli impianti.
Normativa e classificazione
Il quadro normativo di riferimento per tutte le macchine impiegate in cantiere è il Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (“Uso delle attrezzature di lavoro”, artt. 69-73), che si applica in aggiunta — non in alternativa — alle disposizioni generali su luoghi di lavoro e cantieri temporanei o mobili già trattate nelle lezioni precedenti.
Testo di legge“Attrezzatura di lavoro”: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere usato durante il lavoro. “Uso di una attrezzatura di lavoro”: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art. 69, comma 1, lett. a e c).
Le macchine di cantiere possono essere raggruppate, per finalità pratiche, in quattro grandi famiglie che questa lezione seguirà come filo conduttore: le macchine movimento terra (scavo, caricamento, trasporto di materiali sciolti), le macchine per la compattazione di terreni e conglomerati, le macchine per il mescolamento e il confezionamento di malte e calcestruzzi, e le macchine per il sollevamento, delle quali la gru a torre rappresenta il caso più complesso e regolamentato.
Ogni macchina, per poter essere messa a disposizione dei lavoratori, deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 70: se costruita dopo il 21 settembre 1996 deve essere conforme alle disposizioni di recepimento della Direttiva Macchine (marcatura CE, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana); se antecedente, deve rispettare i requisiti minimi generali di sicurezza indicati nell’Allegato V. In ogni caso, l’uso concreto delle attrezzature — comportamenti, precauzioni, divieti — è disciplinato dall’Allegato VI, che questa lezione richiamerà più volte a proposito di sollevamento, imbracature e movimentazione.
Obblighi e disposizioni
L’articolo 71 pone in capo al datore di lavoro una serie di obblighi che percorrono l’intero ciclo di vita della macchina in cantiere. In primo luogo la scelta: le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza e salute, installate e utilizzate secondo le condizioni previste, sottoposte a idonea manutenzione per garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza.
Testo di leggeFermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro […] provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento (art. 71, comma 8, lett. a).
Questo obbligo — spesso trascurato nella percezione comune — è cruciale per le macchine che vengono smontate e rimontate a ogni cambio di cantiere, come la gru a torre: ogni nuova installazione è, a tutti gli effetti, un nuovo controllo iniziale da documentare. Il comma 8, lett. b) aggiunge poi l’obbligo di controlli periodici e di controlli straordinari dopo eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività), da affidare a persona competente. I risultati vanno riportati per iscritto e conservati, almeno per gli ultimi tre anni, a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9); se la macchina è utilizzata fuori dalla sede dell’unità produttiva deve essere accompagnata da un documento che attesti l’ultimo controllo con esito positivo (comma 10).
Per le attrezzature elencate nell’Allegato VII — tra cui, come vedremo, molti apparecchi di sollevamento — il comma 11 impone verifiche periodiche volte ad accertarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza, con le frequenze indicate nello stesso allegato: la prima verifica è affidata all’INAIL, che deve provvedervi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; le verifiche successive possono essere svolte, a scelta del datore di lavoro, da ASL, ARPA (dove previsto) o soggetti pubblici e privati abilitati.
Quando la macchina è a noleggio — situazione frequentissima in cantiere — entra in gioco l’articolo 72, che pone specifici obblighi a carico dei noleggiatori e dei concedenti in uso: fornire attrezzature rispondenti ai requisiti di legge e, su richiesta dell’utilizzatore, indicazioni sui rischi da interferenze e sulle procedure di manutenzione.
Infine l’articolo 73 disciplina informazione, formazione e addestramento: ogni lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura deve ricevere istruzioni comprensibili sulle condizioni di impiego e sulle situazioni anormali prevedibili (comma 1), oltre a essere informato sui rischi delle attrezzature presenti nell’ambiente circostante anche se non usate direttamente (comma 2). Per le attrezzature “che richiedono conoscenze e responsabilità particolari” (art. 71, comma 7) — tipicamente le macchine di sollevamento e le macchine movimento terra più pesanti — la formazione deve essere specifica e adeguata (comma 4), e il datore di lavoro che le utilizza personalmente deve formare e addestrare se stesso (comma 4-bis).
Testo di leggeIn sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome […] sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione (art. 73, comma 5).
In attuazione di questo rinvio è stato sottoscritto l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che individua puntualmente le attrezzature soggette ad abilitazione specifica: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi (in tre varianti), trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) e la pompa per calcestruzzo. Per tutte queste macchine, la formazione generica di cui all’articolo 37 non è sufficiente: occorre un percorso teorico-pratico specifico, con verifica finale e rilascio di un attestato di abilitazione.
Le macchine movimento terra
Le macchine movimento terra costituiscono la famiglia più eterogenea e, insieme, una delle più diffuse in ogni cantiere che comporti scavi, sbancamenti o movimentazione di materiali sciolti. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Allegato A, punto 1.1, lett. g) ne offre una classificazione tecnica precisa, utile anche per individuare quali macchine richiedano l’abilitazione specifica dell’operatore:
Testo di leggeEscavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico […], con massa operativa maggiore di 6000 kg. Escavatori a fune: macchina semovente […] provvista di una torretta […] che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi […]. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico […], con massa operativa maggiore di 4500 kg. Terne: macchina semovente […] costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg (Accordo 22/02/2012, All. A, punto 1.1, lett. g).
Sono macchine accomunate da rischi tipici: ribaltamento su terreni cedevoli o in pendenza, investimento di persone a piedi nella zona di manovra, seppellimento in caso di scavi non adeguatamente sostenuti, contatto con linee elettriche interrate o aeree, rumore e vibrazioni trasmesse al corpo intero dell’operatore. Per tutte, l’Allegato VI, punto 2, richiama alcune regole generali di comportamento per le attrezzature semoventi: stabilire e rispettare regole di circolazione nella zona di lavoro, impedire con misure organizzative che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività delle macchine semoventi, autorizzare l’accompagnamento di persone sulle attrezzature mobili solo su posti sicuri predisposti a tal fine, garantire aria sufficiente quando le macchine a motore a combustione operano in ambienti confinati.
Poiché rientrano tra le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 71, comma 7), l’operatore di una macchina movimento terra elencata nell’Accordo Stato-Regioni deve essere in possesso della specifica abilitazione, conseguita al termine di un corso teorico-pratico riconosciuto.
Le macchine per lo scavo e il caricamento
Tra le macchine movimento terra, escavatori (idraulici e a fune) e pale caricatrici frontali sono quelle più direttamente impiegate nelle operazioni di scavo e di caricamento dei materiali di risulta su autocarri o dumper. L’escavatore, grazie alla torretta girevole a 360° e al braccio articolato, consente di scavare rimanendo fermo e di caricare direttamente il materiale sul mezzo di trasporto affiancato; la pala caricatrice, muovendosi in avanti con la benna, è particolarmente efficace per il carico di materiali già sciolti o accumulati (cumuli di terra, inerti, macerie).
Le operazioni di scavo e caricamento espongono a rischi specifici che si aggiungono a quelli generali delle macchine semoventi: la presenza di operatori a terra nel raggio di azione del braccio o della benna, la necessità di coordinare i movimenti della macchina con quelli del mezzo di trasporto in fase di carico, il rischio di instabilità del fronte di scavo. Proprio per questo l’Allegato VI, punto 3.2.3, impone che quando l’operatore non può osservare l’intera traiettoria del carico né direttamente né tramite dispositivi ausiliari, venga designato un capomanovra in comunicazione con lui — disposizione che vale anche per le fasi di carico con escavatore o pala quando la visuale sull’area di manovra non è completa.
La scelta della macchina più adatta al tipo di scavo (per masse operative, sistema di movimentazione idraulico o a fune, tipo di attrezzatura di scavo) e la corretta valutazione della stabilità del terreno restano responsabilità che il datore di lavoro deve tradurre in disposizioni operative all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, già trattato nella lezione sui documenti della sicurezza.
Le macchine per lo scavo e il trasporto
Accanto alle macchine dedicate essenzialmente al caricamento si collocano quelle che uniscono la funzione di scavo a quella di trasporto del materiale all’interno del cantiere: le terne, che combinano un caricatore anteriore e un escavatore posteriore sulla stessa struttura di base, e l’autoribaltabile a cingoli (il cosiddetto “dumper cingolato”), macchina semovente dotata di cassone ribaltabile impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale sciolto anche su terreni impervi o in forte pendenza, tipici dei cantieri di sbancamento in aree collinari.
L’autoribaltabile a cingoli, per la sua ridotta base di appoggio e per il baricentro che si sposta durante le fasi di carico e scarico del cassone, è particolarmente esposto al rischio di ribaltamento: la formazione specifica dell’operatore (prevista dall’Accordo Stato-Regioni tra le macchine movimento terra soggette ad abilitazione) dedica per questo particolare attenzione ai controlli pre-utilizzo, all’uso in campo su terreni in pendenza e alla messa a riposo in area idonea con adeguate precauzioni.
In cantiere, il transito di queste macchine lungo i percorsi di viabilità interna deve essere regolato in coerenza con quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e con la segnaletica di cantiere, evitando interferenze con la viabilità pedonale e con le altre lavorazioni in corso — un tema già affrontato a proposito del layout e dell’allestimento del cantiere.
Le macchine per la compattazione
Le macchine per la compattazione — rulli compattatori e piastre vibranti — intervengono nella preparazione dei sottofondi stradali, nel costipamento di rinterri e trincee, nella stabilizzazione dei terreni prima della posa di pavimentazioni o fondazioni. Il rullo compattatore, semovente o trainato, agisce con il peso proprio e con la vibrazione del tamburo metallico; la piastra vibrante, macchina più leggera e maneggevole, si presta a compattazioni puntuali e a spazi ristretti (trincee, ridossi, aree di piccole dimensioni).
I rischi principali di queste macchine derivano in primo luogo dalla loro mobilità: su superfici con pendenza eccessiva o su terreno troppo cedevole, sia il rullo sia la piastra possono ribaltarsi o affondare, esponendo l’operatore a schiacciamento. Quando la compattazione avviene in prossimità di traffico veicolare (cantieri stradali), si aggiunge il rischio di investimento da parte dei mezzi in transito, da contenere con delimitazione dell’area, segnaletica e dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità. Non vanno inoltre trascurati il rumore, le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero — disciplinate dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti fisici — e, per le macchine a motore a combustione interna, l’esposizione ai gas di scarico in spazi poco ventilati.
Sul piano tecnico, la norma di riferimento per i requisiti di sicurezza costruttiva dei rulli compattatori è la UNI EN 500-4, che integra i requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V del Testo Unico e le disposizioni sull’uso delle attrezzature semoventi dell’Allegato VI, punto 2, già richiamate a proposito delle macchine movimento terra.
Le macchine per il mescolamento
Il confezionamento in cantiere di malte per murature e intonaci, così come — nei cantieri privi di fornitura di calcestruzzo preconfezionato — di conglomerati cementizi, richiede macchine dedicate al mescolamento dei materiali. Si tratta di una famiglia di attrezzature che comprende, con crescente capacità produttiva e complessità impiantistica: le betoniere, di dimensioni contenute e diffusissime anche nei piccoli cantieri; le impastatrici a regime forzato, ad elevata potenza, tipicamente impiegate nelle centrali di betonaggio per grandi produzioni; le molazze, macchine impastatrici composte da una vasca nella quale ruota una coppia di mole, utilizzate per malte con componenti che richiedono macinazione.
La scelta tra queste macchine dipende dalla capacità richiesta e dal volume di produzione: una betoniera a bicchiere è sufficiente per le lavorazioni di un cantiere edile ordinario, mentre un’impastatrice a regime forzato trova impiego dove i volumi e la continuità della produzione lo giustificano. Le prossime tre sezioni approfondiscono singolarmente betoniere, impastatrici/molazze/mescolatori e centrali di betonaggio, accomunate da rischi affini — contatto con organi in movimento, ribaltamento, esposizione a polveri di cemento e rumore — ma differenziate per scala e per organizzazione del lavoro.
Le betoniere
La betoniera è la macchina per la miscelazione di malte e calcestruzzi più diffusa nei cantieri di dimensioni contenute. È costituita da una struttura metallica portante, generalmente dotata di ruote per lo spostamento, un motore elettrico, gli organi di trasmissione e una vasca di miscelazione (il “bicchiere”), di capacità tipica intorno ai 300 litri. Le tipologie principali sono la betoniera a bicchiere, nella quale il bicchiere ruota sul proprio asse ed è inclinabile lateralmente per il carico e lo scarico — la variante più comune, adatta a piccole produzioni orarie — e la betoniera a bicchiere basculante, dotata di un riduttore di ribaltamento azionato da un volantino.
I rischi tipici della betoniera comprendono il ribaltamento per instabilità del piano d’appoggio (la macchina richiede un terreno piano e compatto o idonei basamenti), il contatto con organi in movimento — pale, cinghie, ingranaggi —, il cesoiamento e lo stritolamento durante le operazioni di caricamento manuale dei materiali, la movimentazione manuale di carichi pesanti, l’inalazione di polveri di cemento (agente sensibilizzante per le vie respiratorie e la cute) e l’esposizione a rumore, oltre ai rischi elettrici connessi al motore e ai collegamenti di alimentazione.
La norma tecnica UNI EN 12151 individua i dispositivi di sicurezza che la macchina deve possedere: protezioni fisse (carter asportabili solo con l’ausilio di attrezzi) su pulegge, cinghie e ingranaggi; volante di manovra “accecato”, con i raggi protetti per impedire il passaggio della mano; freni di ribaltamento che impediscano la rotazione autonoma del bicchiere; un dispositivo di arresto di emergenza, quando la valutazione dei rischi lo renda necessario; una battuta di ribaltamento che limiti la rotazione massima del bicchiere; una protezione elettrica con grado di protezione IP 54 minimo per le parti elettriche e un interruttore differenziale con soglia non superiore a 0,03 A.
Le misure di prevenzione si distribuiscono lungo l’intero ciclo di utilizzo. Prima dell’uso: verificare l’efficienza delle protezioni al bicchiere e agli organi di trasmissione, controllare il funzionamento di freni e battute, verificare i collegamenti elettrici e la messa a terra, secondo le indicazioni del fabbricante, tramite l’apposito morsetto sul telaio. Durante l’uso: non manomettere le protezioni, eseguire il caricamento a macchina ferma, utilizzare i dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali), mantenere la zona di lavoro sgombra da ostacoli, evitare il contatto con la bocca del bicchiere in rotazione. Dopo l’uso: togliere tensione tramite l’interruttore, effettuare pulizia e manutenzione, segnalare tempestivamente eventuali guasti.
Restano applicabili gli obblighi generali già visti all’articolo 71: marcatura CE e dichiarazione di conformità (per le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996), disponibilità in cantiere delle istruzioni d’uso, controlli periodici documentati e conservati per almeno tre anni, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle corrette modalità di movimentazione manuale dei carichi (art. 71, comma 9).
Impastatrici, molazze e mescolatori
Dove i volumi di produzione superano quelli gestibili da una betoniera tradizionale, entrano in gioco macchine di maggiore potenza e complessità. Le impastatrici a regime forzato sono dispositivi ad elevata potenza dotati di pale rotanti che agiscono con forza sull’impasto, disponibili con piatto circolare o con albero orizzontale; sono tipicamente installate nelle centrali di betonaggio, dove garantiscono produzioni elevate e continue. Le molazze sono macchine impastatrici composte da una vasca nella quale ruota una coppia di mole (da cui il nome), impiegate quando i componenti della malta richiedono un’azione di macinazione oltre che di semplice miscelazione — ad esempio per malte con inerti grossolani o materiali da frantumare durante l’impasto.
Si tratta di macchine che condividono con le betoniere i principali profili di rischio — contatto con organi in movimento, schiacciamento durante le fasi di carico, esposizione a polveri di cemento e ad agenti chimici sensibilizzanti, rumore — ma con una maggiore potenza installata, che rende ancora più stringente l’esigenza di protezioni fisse efficaci, di procedure di caricamento a macchina ferma e di una formazione specifica degli addetti sui rischi dell’impianto in cui la macchina è inserita. Per queste macchine, installate perlopiù in postazione fissa all’interno di una centrale di betonaggio o di un’area di cantiere dedicata, assumono particolare rilievo anche gli obblighi di manutenzione periodica e di controllo documentato di cui all’articolo 71, commi 8 e 9, dato il funzionamento continuativo a cui sono normalmente sottoposte.
Le centrali di betonaggio
Nei cantieri di maggiori dimensioni, o quando la produzione di calcestruzzo non può essere affidata a fornitori esterni, si ricorre a una centrale di betonaggio: un impianto che provvede alla preparazione del calcestruzzo pronto per l’uso, dosando in proporzioni prestabilite i materiali (cemento, aggregati, acqua, additivi) e miscelandoli secondo procedure controllate.
Il ciclo produttivo si articola in fasi successive: controllo delle giacenze di cemento, additivi e aggregati; ricezione delle materie prime; scarico e movimentazione dei materiali; dosaggio e carico, tipicamente nella botte dell’autobetoniera, mediante sistema automatizzato; controllo di qualità con prove di laboratorio sul prodotto finito; manutenzione ordinaria dell’impianto. Ogni fase comporta rischi specifici e richiede dispositivi di protezione individuale dedicati: elmetto, gilet ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche, guanti, maschera, occhiali, otoprotettori e, per i lavori in quota necessari a ispezioni e manutenzioni, sistemi anticaduta.
I rischi principali di una centrale di betonaggio comprendono l’investimento da parte dei mezzi in movimento sul piazzale, le cadute dall’alto durante controlli su scale o interventi di manutenzione, l’esposizione a polveri e rumore, il contatto con sostanze chimiche (additivi, cemento), schiacciamenti e urti connessi al ribaltamento di mezzi, i rischi muscolo-scheletrici da movimentazione manuale e, non ultimo, il rischio di asfissia negli ambienti confinati — premiscelatori, tramogge, silos, vasche, cisterne — che richiedono personale specificamente qualificato, formato e addestrato, sistemi anticaduta, comunicazione costante con un operatore esterno e procedure di emergenza predefinite.
Su questo tema, INAIL e ATECAP (l’associazione delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato) hanno pubblicato manuali operativi condivisi con le organizzazioni sindacali di settore, rivolti sia agli operatori sia ai responsabili degli impianti, che affiancano — senza sostituirle — le disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008 e le “Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato in cantiere” del Ministero del Lavoro.
Le macchine per il sollevamento
Le macchine per il sollevamento costituiscono, per varietà e per rischio potenziale, la famiglia più delicata tra quelle impiegate in cantiere: gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, argani di vario tipo. Prima di dedicare le prossime sezioni alla gru a torre in particolare, è utile richiamare le disposizioni generali che l’Allegato VI, punto 3, dedica all’uso delle attrezzature che servono a sollevare e movimentare carichi, disposizioni che si applicano trasversalmente a tutte le macchine di questa famiglia.
Testo di leggeI mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati […]. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (Allegato VI, punti 3.1.1 e 3.1.2).
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che sollevano carichi devono garantire la stabilità durante l’impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (punto 3.1.3); il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature previste a tal fine, salvo casi eccezionali soggetti a misure di sicurezza rinforzate (punto 3.1.4); occorre impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo quando ciò sia necessario per il buon funzionamento dei lavori, e non è consentito far passare i carichi sopra luoghi di lavoro abitualmente occupati e non protetti (punto 3.1.5).
Sul piano dei controlli, molti apparecchi di sollevamento rientrano tra le attrezzature elencate nell’Allegato VII, soggette alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11:
Testo di leggeApparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile […]: verifica annuale o biennale secondo la modalità di utilizzo e l’anzianità della macchina. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso […]: verifiche annuali, biennali o triennali secondo i medesimi criteri. Ponti sospesi e relativi argani: verifica biennale (Allegato VII).
La soglia dei 200 kg di portata è un discrimine importante: al di sotto di questo limite l’apparecchio non rientra nella tabella dell’Allegato VII e non è quindi soggetto alle verifiche periodiche a cura di INAIL, ASL/ARPA o soggetti abilitati, restando comunque sottoposto ai controlli generali (iniziale, periodico, straordinario) previsti dall’articolo 71, comma 8 secondo le indicazioni del fabbricante — un aspetto che tornerà utile nell’ultima sezione di questa lezione, dedicata agli argani a bandiera e a cavalletto.
La gru a torre
La gru a torre è la macchina di sollevamento per eccellenza dei cantieri edili di media e grande dimensione, ed è definita dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 come “gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro” (Allegato A, punto 1.1, lett. b). Rientrando tra le attrezzature soggette ad abilitazione specifica ai sensi dell’articolo 73, comma 5, il suo utilizzo è riservato a operatori in possesso di un attestato conseguito al termine di un corso teorico-pratico dedicato (12 + 14-16 ore complessive), disciplinato dall’Allegato V dell’Accordo stesso, distinto a seconda che si tratti di gru a rotazione in basso o a rotazione in alto.
Il modulo tecnico del corso di formazione offre una descrizione tecnica precisa della macchina, utile anche a chi non sarà operatore ma dovrà comunque interagire con essa in cantiere (capicantiere, addetti all’imbracatura, coordinatori per la sicurezza):
Testo di leggeComponenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento, limitatori di posizione, ecc.) (Accordo 22/02/2012, All. V, punti 2.6-2.7).
Le condizioni di equilibrio della gru — un tema centrale della formazione — dipendono dai fattori ed elementi che influenzano la stabilità della macchina: i diagrammi di carico forniti dal fabbricante indicano il carico massimo sollevabile in funzione dello sbraccio, e vanno rispettati senza eccezioni; gli ausili alla conduzione (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori) forniscono all’operatore le informazioni necessarie a valutare in ogni momento le condizioni operative, in particolare quelle meteorologiche, che possono imporre l’arresto delle manovre.
Imbracature dei carichi per la gru a torre
Prima ancora delle procedure operative, la sicurezza del sollevamento dipende dalla scelta e dallo stato degli accessori di imbracatura: funi, catene, cinghie, brache, ganci. L’Allegato VI, punto 3.1.6, stabilisce che:
Testo di leggeGli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso (Allegato VI, punto 3.1.6).
Gli accessori vanno inoltre depositati in modo da non essere danneggiati o deteriorati (punto 3.1.7), e le funi e le catene — come già ricordato — sottoposte a controlli trimestrali in assenza di diversa indicazione del fabbricante (punto 3.1.2). Per il sollevamento di materiali minuti — laterizi, pietrame, ghiaia e simili — l’Allegato VI, punto 3.2.8, è categorico:
Testo di leggeIl sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature (Allegato VI, punto 3.2.8).
È una disposizione che nasce da un’evidenza infortunistica ricorrente: il materiale minuto, se imbracato con semplici cinghie o appoggiato su piattaforme non contenitive, può scivolare o cadere durante il sollevamento, colpendo i lavoratori sottostanti. La formazione specifica per operatore di gru a torre dedica del resto un intero blocco pratico all’uso corretto degli “accessori d’imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi” (Allegato V dell’Accordo, punto 3.1.4 e 3.2.4).
Procedure di imbracatura dei carichi
Oltre alla scelta degli accessori, l’Allegato VI disciplina le procedure operative con cui il carico viene agganciato, sollevato, spostato e sganciato. Quando l’operatore della gru non può osservare l’intera traiettoria del carico, né direttamente né tramite dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, la norma impone una figura di raccordo:
Testo di leggeDeve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori (Allegato VI, punto 3.2.3).
Le operazioni di aggancio e sgancio manuale del carico devono essere organizzate in modo che il lavoratore che le esegue possa conservarne il controllo diretto o indiretto, con la massima sicurezza (punto 3.2.4); quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature, occorre stabilire e applicare una procedura d’uso che garantisca il coordinamento tra gli operatori (punto 3.2.5). Se l’attrezzatura non può trattenere il carico in caso di interruzione, anche parziale, dell’alimentazione di energia, devono essere adottate misure per evitare di esporre i lavoratori ai rischi conseguenti, e i carichi sospesi non devono restare senza sorveglianza, salvo quando l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza (punto 3.2.6). Infine, quando due o più attrezzature di sollevamento operano con raggi d’azione che si intersecano, vanno prese misure per evitare collisioni tra i carichi o tra gli elementi delle macchine (punto 3.2.1) — situazione tutt’altro che infrequente nei cantieri dove operano più gru contemporaneamente.
Il mancato rispetto di queste disposizioni, oltre a esporre lavoratori e terzi a rischi gravi, è sanzionato dall’articolo 87 con le pene previste per le violazioni degli obblighi datoriali in materia di attrezzature di lavoro.
Montaggio e smontaggio gru a torre
Il Testo Unico non dedica un articolo specifico alle operazioni di montaggio e smontaggio della gru a torre, che restano disciplinate dal manuale del fabbricante e dalle competenze di squadre specializzate; tuttavia l’obbligo generale dell’articolo 71, comma 8, lett. a) si applica con particolare rilevanza proprio a queste macchine, che per loro natura vengono smontate a fine cantiere e rimontate altrove:
Testo di leggeLe attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento (art. 71, comma 8, lett. a).
Ogni nuova installazione della gru, quindi, è a tutti gli effetti equiparata a una prima messa in esercizio: prima di consentirne l’uso, il datore di lavoro deve far eseguire — da persona competente, secondo quanto previsto dal comma 8, lett. c) — un controllo che accerti la corretta installazione e il buon funzionamento della macchina nella nuova configurazione. Il programma della formazione per operatore di gru a torre (Allegato V dell’Accordo Stato-Regioni, punto 2.9) descrive in modo puntuale gli elementi da verificare in questa fase:
Testo di leggeL’installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.) (Accordo 22/02/2012, All. V, punto 2.9).
Le operazioni di montaggio e smontaggio comportano di per sé rischi rilevanti — lavori in quota, movimentazione di elementi strutturali pesanti, uso di gru ausiliarie — che devono essere affrontati con personale specificamente formato per questa specifica attività, distinta dalla conduzione operativa della gru, e con le procedure previste dal costruttore, richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quando la fase di montaggio interessa più imprese in cantiere.
Posizionamento e documentazione gru a torre
Il corretto posizionamento della gru a torre — piani di appoggio idonei, ancoraggi e contrappesi dimensionati secondo le indicazioni del fabbricante, barriere e mezzi (anche di illuminazione) per impedire l’accesso alle zone interdette — è condizione indispensabile per la stabilità della macchina in ogni fase operativa, come già evidenziato a proposito del montaggio. A questo si affianca un obbligo altrettanto stringente, spesso meno visibile ma egualmente decisivo in caso di controllo o di infortunio: la documentazione.
L’articolo 71 impone che i risultati dei controlli — iniziali, periodici, straordinari — siano riportati per iscritto e conservati, almeno per gli ultimi tre anni, a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9); se la gru viene utilizzata fuori dalla sede dell’unità produttiva — come sistematicamente accade nei cantieri — deve essere accompagnata da un documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10). A questi controlli generali si aggiungono, trattandosi di un apparecchio di sollevamento che tipicamente supera i 200 kg di portata e rientra quindi nell’Allegato VII, le verifiche periodiche del comma 11: la prima a cura dell’INAIL entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le successive — su libera scelta del datore di lavoro — a cura di ASL, ARPA (ove previsto) o di soggetti pubblici o privati abilitati, con verbali da conservare a disposizione dell’organo di vigilanza.
In cantiere, la documentazione della gru a torre comprende dunque: il manuale d’uso e i diagrammi di carico del fabbricante, l’attestato dell’ultimo controllo dopo installazione o rimontaggio, i verbali delle verifiche periodiche INAIL/ASL/soggetti abilitati, i registri dei controlli trimestrali di funi e catene, e — dove applicabile — gli attestati di abilitazione degli operatori. Questo apparato documentale si integra con quanto già visto a proposito del fascicolo dei documenti di cantiere: una gru priva di documentazione aggiornata è, a tutti gli effetti, una macchina che non può essere messa in esercizio.
Argani a bandiera e a cavalletto
Non tutti i sollevamenti in cantiere richiedono una gru a torre. Per il sollevamento di materiali di peso e ingombro limitato — soprattutto nei cantieri di piccole ristrutturazioni, dove installare una gru sarebbe sproporzionato — si impiegano da tempo due dispositivi più semplici: l’argano a bandiera e l’argano a cavalletto. Non essendo disciplinati da un articolo specifico del Testo Unico, per la loro descrizione tecnica occorre fare riferimento alla prassi tecnica di settore, restando fermo che l’intero impianto di obblighi generali sulle attrezzature di lavoro (artt. 70-73) e sull’uso delle attrezzature di sollevamento (Allegato VI) si applica pienamente anche a questi dispositivi.
Norma tecnica di riferimento (prassi di settore), non disposizione specifica del D.Lgs. 81/2008.
L’argano a bandiera è composto da tre elementi essenziali: un motore elettrico, tipicamente autofrenante, un riduttore che ne diminuisce i giri per facilitare l’avvolgimento della fune, e un tamburo cilindrico attorno al quale la fune si avvolge, dotato di piastre laterali che ne impediscono lo scivolamento e, idealmente, di una livella per garantirne il corretto posizionamento orizzontale. La struttura di supporto è snodabile e consente la rotazione attorno a un asse verticale — da qui il nome “a bandiera” — permettendo di posizionare il carico sia in fase di sollevamento sia in fase di deposito sul piano di lavoro. È un dispositivo a limitata portata, tipicamente nell’ordine dei 150-200 kg, pensato per materiali e attrezzi di dimensioni contenute.
L’argano a cavalletto condivide la stessa funzione e un ordine di grandezza di portata simile, ma si differenzia per la struttura di supporto: anziché un braccio snodato ancorato a una parete, utilizza un’intelaiatura a cavalletto (o a traliccio) che scavalca il bordo di un solaio, un parapetto o un’apertura, appoggiandosi su entrambi i lati con una distribuzione del peso che non richiede l’ancoraggio diretto alla struttura muraria. È una soluzione frequente quando manca una parete idonea all’installazione dell’argano a bandiera, o quando il punto di sollevamento si trova in corrispondenza di un’apertura del solaio.
Per entrambi i dispositivi, le misure di sicurezza convergono su alcuni punti fermi: un ancoraggio saldo della struttura di supporto, verificato prima di ogni utilizzo; la fune che si avvolge sempre dal basso del tamburo, per evitare fuoriuscite e sfilamenti; l’uso della cintura di sicurezza da parte del manovratore quando i supporti laterali della postazione di manovra vengono rimossi per esigenze operative; una barriera a terra che impedisca la sosta di persone nella zona sottostante il carico sospeso; parapetti completi sul perimetro del posto di manovra e in corrispondenza delle aperture utilizzate per il passaggio dei materiali; dispositivi di fine corsa superiore, con l’accortezza di arrestare la salita del carico prima del loro intervento, per non affaticare inutilmente l’impianto; funi dimensionate con un coefficiente di sicurezza non inferiore a 8. A fine utilizzo, la fune va riavvolta sul tamburo, l’alimentazione elettrica sezionata, e ogni anomalia riscontrata segnalata tempestivamente.
Sul piano degli obblighi documentali, questi argani rientrano generalmente — per la portata inferiore ai 200 kg — al di sotto della soglia che fa scattare le verifiche periodiche dell’Allegato VII: restano però pienamente soggetti ai controlli generali dell’articolo 71, comma 8 (controllo iniziale dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere, controlli periodici e straordinari secondo le indicazioni del fabbricante), da riportare per iscritto e conservare secondo quanto già visto per le altre attrezzature di sollevamento. Quando, per caratteristiche costruttive o per portata, un argano superasse la soglia dei 200 kg — ipotesi meno frequente ma non esclusa per i modelli più robusti — troverebbe applicazione anche la voce specifica dell’Allegato VII relativa a “ponti sospesi e relativi argani”, con verifica biennale.
Sintesi e collegamenti
- Il Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 69-73) disciplina in modo unitario tutte le macchine di cantiere: requisiti di sicurezza, obblighi del datore di lavoro, obblighi dei noleggiatori, informazione formazione e addestramento.
- L’articolo 71, comma 8, impone un controllo iniziale dopo l’installazione e un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere: obbligo centrale per le macchine che si smontano e rimontano a ogni cambio di sito, come la gru a torre.
- Le attrezzature elencate nell’Allegato VII sono soggette a verifiche periodiche (art. 71, comma 11): prima verifica a cura INAIL, successive a scelta del datore di lavoro tra ASL, ARPA o soggetti abilitati.
- L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua le macchine che richiedono l’abilitazione specifica dell’operatore: gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo, tra le altre.
- Le macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici, terne, autoribaltabile a cingoli) coprono le fasi di scavo, caricamento e trasporto interno dei materiali, con rischi tipici di ribaltamento e investimento.
- Le macchine per la compattazione (rulli, piastre vibranti) espongono a rischio di ribaltamento, vibrazioni e rumore, disciplinati anche dal Titolo VIII del Testo Unico.
- Le macchine per il mescolamento comprendono betoniere, impastatrici a regime forzato e molazze, differenziate per capacità produttiva; tutte condividono rischi di contatto con organi in movimento e di esposizione a polveri di cemento.
- La betoniera, macchina più diffusa nei piccoli cantieri, deve rispettare la norma tecnica UNI EN 12151 su protezioni, freni di ribaltamento e arresto di emergenza.
- Le centrali di betonaggio, impianti complessi per la produzione di calcestruzzo, comportano rischi ulteriori (investimento, spazi confinati, sostanze chimiche) affrontati da manuali operativi INAIL-ATECAP.
- Le macchine per il sollevamento sono disciplinate dall’Allegato VI, punto 3: scelta dei mezzi, divieto di sostare sotto i carichi sospesi, designazione di un capomanovra quando la traiettoria del carico non è visibile.
- La gru a torre, macchina di sollevamento per eccellenza, è definita e regolamentata in dettaglio dall’Accordo Stato-Regioni: componenti strutturali, dispositivi di sicurezza, condizioni di equilibrio, formazione dedicata dell’operatore.
- Le imbracature dei carichi devono essere scelte in funzione del carico e mai utilizzate come piattaforme improprie per materiali minuti, per i quali sono obbligatorie benne o cassoni metallici.
- Le procedure di imbracatura comprendono il ricorso al capomanovra, il coordinamento tra più attrezzature che sollevano lo stesso carico e il divieto di lasciare carichi sospesi incustoditi.
- Il montaggio e lo smontaggio della gru a torre equivalgono, ai fini dell’articolo 71, a una nuova messa in esercizio, da sottoporre a controllo prima dell’uso.
- Il posizionamento della gru richiede piani di appoggio, ancoraggi e contrappesi idonei; la documentazione (controlli, verifiche periodiche, registri funi/catene, attestati di abilitazione) è parte integrante della sicurezza della macchina.
- Gli argani a bandiera e a cavalletto, pur non disciplinati da un articolo specifico del Testo Unico, restano soggetti ai medesimi obblighi generali sulle attrezzature di lavoro e alle regole di buona prassi tecnica per ancoraggio, funi e dispositivi di fine corsa.
Fonte normativa: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 69-73 (Titolo III, Capo I) e Allegati V, VI e VII; Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012 (attuazione dell’art. 73, comma 5), Allegato A e Allegato V. Norme tecniche di riferimento richiamate: UNI EN 500-4 (rulli compattatori), UNI EN 12151 (betoniere); prassi tecnica di settore per gli argani a bandiera e a cavalletto. Testo consultato: edizione gennaio 2026.