Corso CSL Sicurezza
Lezione 02

Le figure responsabili della sicurezza

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Riferimento – Art. 89 del Testo Unico
Materia – Sicurezza sul lavoro
Edizione testo – Gennaio 2026

Le figure responsabili della sicurezza

Introduzione

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non si limita a imporre misure tecniche — recinzioni, POS, PSC, segnaletica. Prima ancora, costruisce una catena di soggetti responsabili, ciascuno con un ruolo, dei compiti specifici e delle sanzioni proprie, che attraversa l’intera vita del cantiere: da chi commissiona l’opera fino all’ultimo lavoratore autonomo in subappalto. L’articolo 89 apre il Capo I proprio con le definizioni di queste figure, perché senza sapere “chi è chi” le norme successive — artt. 90-98 — non si leggono correttamente. Questa lezione ricostruisce la mappa completa: il committente e il responsabile dei lavori, imprese e lavoratori in cantiere, il concetto tecnico di “uomini-giorno” che fa scattare o meno certi obblighi, i coordinatori della sicurezza, e infine due figure che il Testo Unico non definisce autonomamente ma che intreccia con le proprie regole — il direttore dei lavori, il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere.

1. Il committente e il responsabile dei lavori

Il committente è definito dall’art. 89 come:

Testo di legge“il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.” (art. 89, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008)

Il committente può avvalersi di un responsabile dei lavori, definito come il soggetto che “può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” (art. 89, co. 1, lett. c) — nei lavori pubblici, coincide di norma con il responsabile del procedimento. È una delega di compiti, non di responsabilità piena: l’art. 93 lo chiarisce senza ambiguità.

L’art. 90 elenca gli obblighi principali, concentrati soprattutto nella fase di progettazione: attenersi alle misure generali di tutela dell’art. 15 nella pianificazione dei lavori e nella stima della loro durata (co. 1); designare il coordinatore per la progettazione all’atto dell’affidamento dell’incarico di progettazione, quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea (co. 3); designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori (co. 4); verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi secondo le modalità dell’Allegato XVII (co. 9, lett. a); trasmettere la notifica preliminare all’amministrazione competente (co. 9, lett. c).

Il comma 6 introduce una possibilità interessante: se in possesso dei requisiti dell’art. 98, il committente o il responsabile dei lavori può svolgere lui stesso le funzioni di coordinatore, sia per la progettazione sia per l’esecuzione — non è quindi un obbligo di esternalizzazione, ma una facoltà.

Sul piano delle responsabilità, l’art. 93 stabilisce un principio che vale la pena isolare:

Testo di legge“La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).” (art. 93, co. 2, D.Lgs. 81/2008)

Nominare un coordinatore non è quindi uno scarico di responsabilità: il committente resta tenuto a vigilare che quel coordinatore faccia effettivamente il proprio lavoro.

2. Imprese e lavoratori in cantiere

L’art. 89 distingue con precisione i soggetti che eseguono l’opera. L’impresa affidataria è “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” (lett. i); l’impresa esecutrice è “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali” (lett. i-bis) — un’impresa affidataria è quindi anche esecutrice se lavora essa stessa in cantiere, ma può anche limitarsi a coordinare i subappaltatori. Il lavoratore autonomo è la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” (lett. d).

Gli obblighi di questi soggetti sono scaglionati per responsabilità crescente. Il lavoratore autonomo, all’art. 94, ha un obbligo essenzialmente di adeguamento: “si adegua[no] alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, all’art. 95, curano — “ciascuno per la parte di competenza” — il mantenimento ordinato del cantiere, la scelta dei posti di lavoro, la movimentazione dei materiali, la manutenzione degli apprestamenti, fino alle interazioni con le attività che si svolgono in prossimità del cantiere. L’art. 96 aggiunge obblighi più operativi — recinzione e accesso al cantiere, accatastamento sicuro dei materiali, protezione dai fattori atmosferici — e un obbligo cardine: la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), definito dall’art. 89 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato […] i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV” (lett. h).

Al vertice di questa filiera sta il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i cui obblighi specifici sono fissati dall’art. 97: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione del PSC (co. 1); coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 tra tutte le imprese in cantiere (co. 3, lett. a); verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione (co. 3, lett. b); corrispondere agli esecutori, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza per gli apprestamenti da questi effettuati in subappalto (co. 3-bis). Il comma 3-ter aggiunge un requisito spesso trascurato: “il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione” per svolgere queste attività — un obbligo formativo che anticipa il tema della prossima sezione sul direttore tecnico di cantiere e il capocantiere.

3. Uomini-giorno

Il concetto di uomini-giorno non è una curiosità statistica: è la soglia che fa scattare — o non scattare — interi blocchi di obblighi. La definizione dell’art. 89 è netta:

Testo di legge“uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.” (art. 89, co. 1, lett. g, D.Lgs. 81/2008)

È quindi una stima previsionale, non un conteggio a consuntivo: si calcola sommando tutte le giornate di lavoro previste per tutti i lavoratori coinvolti, dipendenti e autonomi. La soglia più ricorrente nel Titolo IV è 200 uomini-giorno, che nel testo torna più volte con la stessa funzione: individuare i cantieri “minori”, dove alcuni adempimenti documentali si semplificano. L’art. 90, comma 9, lettere a) e b), ne è l’esempio più diretto — nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza i rischi particolari dell’Allegato XI, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese si considera soddisfatta con la sola presentazione del certificato camerale e del DURC, invece della documentazione completa prevista dall’Allegato XVII.

La soglia dei 200 uomini-giorno non va confusa con l’altra soglia rilevante del Titolo IV — i 30.000 uomini-giorno — che opera su un piano diverso, quello sanzionatorio: individua i cantieri di maggiore entità presunta ai fini della graduazione delle sanzioni previste dall’art. 159. Due soglie, due funzioni distinte, ma lo stesso principio di fondo: la dimensione presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno, è il parametro che il legislatore usa per calibrare l’intensità degli obblighi e delle conseguenze sanzionatorie.

4. I coordinatori della sicurezza

Il Testo Unico distingue due coordinatori, con compiti diversi legati alle diverse fasi dell’opera. Il coordinatore per la progettazione (CSP) è, per definizione dell’art. 89, il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91” (lett. e). L’art. 91 gli affida, durante la progettazione e comunque prima della richiesta di offerte, due compiti principali: redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), i cui contenuti dettagliati sono nell’Allegato XV, e predisporre il fascicolo dell’opera (Allegato XVI), da tenere in considerazione per eventuali lavori futuri.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) subentra nella fase operativa. L’art. 92 gli attribuisce compiti di vigilanza attiva e non solo documentale: verificare, “con opportune azioni di coordinamento e controllo”, l’applicazione del PSC da parte di imprese e lavoratori autonomi (co. 1, lett. a); verificare l’idoneità dei POS come piani di dettaglio del PSC, adeguando quest’ultimo e il fascicolo in base all’evoluzione dei lavori (lett. b); organizzare la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro (lett. c); segnalare al committente le inosservanze riscontrate, proponendo se necessario la sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese inadempienti (lett. e). Il potere più incisivo è quello della lettera f):

Testo di legge“[il coordinatore per l’esecuzione dei lavori] sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.” (art. 92, co. 1, lett. f, D.Lgs. 81/2008)

È un potere di intervento diretto sul cantiere, non solo di segnalazione — il CSE può fermare i lavori senza dover attendere una decisione del committente.

Chi può fare il coordinatore? L’art. 98 fissa requisiti su tre livelli alternativi: laurea magistrale (o equiparata) in una delle classi tecniche indicate, con almeno un anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; laurea triennale nelle classi tecniche pertinenti, con almeno due anni di esperienza; oppure, terza via, un titolo più accessibile:

Testo di legge“diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.” (art. 98, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008)

A questi requisiti di titolo di studio ed esperienza si aggiunge, in ogni caso, la frequenza di uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza, con verifica finale dell’apprendimento, i cui contenuti minimi sono fissati dall’Allegato XIV — e un obbligo di aggiornamento periodico nel tempo, richiamato dallo stesso Allegato.

5. Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è una figura che il D.Lgs. 81/2008 non definisce autonomamente: a differenza di committente, responsabile dei lavori e coordinatori, non compare nell’elenco delle definizioni dell’art. 89. Il suo inquadramento generale appartiene alla disciplina dei contratti d’opera e d’appalto (nei lavori pubblici, al Codice dei contratti pubblici), non al Testo Unico sicurezza. Ciò non significa che sia irrilevante ai fini della sicurezza: il Titolo IV lo richiama in punti specifici, dove le sue decisioni tecniche si intrecciano direttamente con obblighi di sicurezza.

Il punto più netto è nell’Allegato XV, a proposito della gestione economica delle misure di sicurezza:

Testo di legge“Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.” (Allegato XV, punto 4.1.6, D.Lgs. 81/2008)

È un esempio istruttivo di come due filiere di responsabilità — quella tecnico-contrattuale del direttore dei lavori e quella di sicurezza del coordinatore per l’esecuzione — debbano incontrarsi su una decisione operativa: il direttore dei lavori non liquida i costi della sicurezza in autonomia, ma solo dopo l’approvazione del CSE, quando quest’ultimo è nominato. Un secondo esempio pratico emerge nella disciplina del disarmo delle armature provvisorie (Capo II, art. 145), dove il direttore dei lavori compare accanto al capocantiere in un’operazione ad alto rischio: il disarmo va eseguito “sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione” (art. 145, co. 1) — un’autorizzazione formale che condiziona l’avvio dell’operazione.

6. Il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere

Se il direttore dei lavori resta ai margini del Testo Unico, il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere vi rientrano più direttamente — non come definizioni autonome dell’art. 89, ma attraverso un meccanismo di corrispondenza che l’Allegato XV rende esplicito nel modello di POS. Tra le informazioni che il piano operativo di sicurezza deve contenere, l’Allegato XV elenca:

Testo di legge“i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.” (Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a, n. 6, D.Lgs. 81/2008)

Lo stesso punto dell’Allegato, nel modulo che le imprese compilano in pratica, traduce queste due figure operative nei ruoli generali già noti dall’art. 2 del Testo Unico: il direttore tecnico di cantiere è, a tutti gli effetti, il dirigente dell’impresa affidataria “incaricato […] per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97”, mentre il capocantiere è il suo preposto, incaricato allo stesso titolo. Vale quindi la pena richiamare le definizioni generali:

Testo di legge“«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.” (art. 2, co. 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008)

Testo di legge“«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art. 2, co. 1, lett. e, D.Lgs. 81/2008)

Applicate al cantiere, queste due definizioni generali si traducono in una gerarchia operativa precisa: il direttore tecnico di cantiere organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa per conto del datore di lavoro dell’impresa affidataria — è la figura che, sul piano tecnico-organizzativo, risponde dell’assolvimento degli obblighi dell’art. 97 visti nella sezione 2; il capocantiere sovrintende quotidianamente al lavoro sul campo, garantisce che le direttive vengano eseguite correttamente e ha un potere di iniziativa funzionale — è la figura di prossimità, quella che nell’esempio dell’art. 145 esercita la “diretta sorveglianza” sulle operazioni più delicate. Entrambi, per l’art. 97, comma 3-ter, devono possedere un’adeguata formazione per lo svolgimento di queste attività — lo stesso obbligo formativo richiamato per il datore di lavoro dell’impresa affidataria alla fine della sezione 2.

Sintesi e collegamenti

  1. Il committente e il responsabile dei lavori aprono la catena: pianificano, designano i coordinatori, verificano l’idoneità delle imprese — ma la designazione dei coordinatori non li esonera dalla responsabilità di vigilare sul loro operato (art. 93).
  2. Imprese e lavoratori in cantiere rispondono a livelli crescenti: dal lavoratore autonomo che si adegua alle indicazioni del CSE, ai datori di lavoro delle imprese esecutrici (artt. 95-96, POS), fino al datore di lavoro dell’impresa affidataria, che coordina tutte le imprese e verifica la congruenza dei POS (art. 97).
  3. Gli uomini-giorno sono l’unità di misura presunta del cantiere: la soglia dei 200 uomini-giorno semplifica gli adempimenti documentali nei cantieri minori; quella dei 30.000 uomini-giorno opera sul piano sanzionatorio.
  4. I coordinatori si dividono per fase: il CSP redige PSC e fascicolo durante la progettazione (art. 91); il CSE vigila durante l’esecuzione e può sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente (art. 92) — entrambi devono possedere i requisiti professionali dell’art. 98.
  5. Il direttore dei lavori è una figura esterna al Testo Unico che vi si intreccia in punti specifici: liquida i costi della sicurezza previa approvazione del CSE (Allegato XV) e autorizza operazioni delicate come il disarmo delle armature (art. 145).
  6. Il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere sono, rispettivamente, il dirigente e il preposto dell’impresa affidataria in cantiere: il primo organizza e vigila sull’assolvimento degli obblighi dell’art. 97, il secondo sovrintende da vicino il lavoro quotidiano.

Nella prossima lezione entreremo nel dettaglio operativo del Piano Operativo di Sicurezza (POS), il documento che molte delle figure di questa lezione — datore di lavoro dell’impresa esecutrice, impresa affidataria, coordinatore per l’esecuzione — sono chiamate a redigere, verificare o approvare, insieme ai principali rischi tecnico-specifici del Capo II del Titolo IV.

Fonte normativa: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2 (definizioni generali), 89-98 (Titolo IV, Capo I), art. 145 (Titolo IV, Capo II) e Allegato XV (punti 3.2.1 e 4.1.1-4.1.6). Testo consultato: edizione gennaio 2026.